L’art. 29 della Costituzione decreta il riconoscimento della famiglia fondata sul matrimonio e questo è regolato dagli artt. 84 e seguenti del Codice Civile. Sino all’entrata in vigore della legge n. 898/1970 (divorzio), il vincolo matrimoniale era indissolubile.Il matrimonio è un negozio giuridico (= manifestazione di volontà) tra due parti di sesso opposto con il quale gli sposi assumono reciprocamente degli impegni. Con il matrimonio si ha il riconoscimento giuridico della famiglia e l’acquisizione dello status di “coniuge”.
Il matrimonio, civile o religioso, non può essere celebrato prima del 4° giorno compiuta la pubblicazione e non oltre il 180° giorno dalla stessa. Nel giorno indicato dalle parti, l’ufficiale di stato civile ( Sindaco o suo delegato) nella Casa Comunale, alla presenza di 2 testimoni, celebra il matrimonio.
Contatti: Ufficiale dello Stato Civile Lina Cappelli
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