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Comune di Rocca di Papa

Separazioni e divorzi

 
 

Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132

Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile. (G.U. 12.9.2014 n. 212)

Art. 12 D.L. n. 132/2014

Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale di stato civile

 Il D.L. n. 132/2014, è stato convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162 e l’art. 12 di interesse dell’ufficiale di stato civile è in vigore dall’ 11 dicembre 2014.

Le nuove norme si applicano nelle ipotesi consensuali di:

a) separazione personale

b) cessazione degli effetti civili del matrimonio

c) scioglimento del matrimonio

d) modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

COMPETENZA

Comune competente è:

 1)    Il comune di residenza di uno dei coniugi

2)    Il comune in cui è iscritto l’atto di matrimonio poiché celebrato in tale comune

3)    Il comune in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero

A ricevere:

a)   un accordo di separazione personale

b)    un accordo di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio

c)    un accordo di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

 LIMITI ALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 12

Le disposizioni di cui all’ articolo 12 NON si applicano in presenza di:

  • figli minori

  • figli maggiorenni incapaci

  • figli  portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,

  • figli economicamente non autosufficienti.

  • qualsiasi patto di trasferimento patrimoniale

Il limite di cui sopra mira ad escludere qualunque valutazione di natura economica o finanziaria nella redazione dell’atto di competenza dell’ufficiale dello stato civile.

In assenza di specifiche indicazioni normative, va esclusa dall’accordo davanti all‘ufficiale di stato civile qualunque clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale,

– l’uso della casa coniugale,

– l’assegno di mantenimento (N.B.: dottrina e giurisprudenza non ritengono l’assegno di mantenimento un patto di trasferimento patrimoniale),

– qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti.

L’ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate.

L’ufficiale dello stato civile, una volta ricevuta la dichiarazione, invita le parti a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo.

La mancata comparizione alla data concordata per la conferma ha effetto quale mancata conferma dell’accordo stesso.

La dichiarazione personale dei coniugi davanti all’ufficiale è resa «secondo condizioni tra di esse concordate» e «l’atto contenente l’accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni».

L’ufficio, non appena ricevute le dichiarazioni degli interessati, procedere a redigere  l’atto destinato a «contenere» il predetto accordo.

L’efficacia della dichiarazione decorre dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso davanti all’ufficiale dello stato civile

Contatti: Ufficiale dello Stato Civile Sig.ra Lina Cappelli

 

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