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Comune di Rocca di Papa

Sostegno all’Inclusione Attiva (SIA)

Attenzione! Si comunica che a partire dal 1 novembre 2017 la richiesta per il SIA non può più essere presentata.

La Carta SIA è infatti stata sostituita dalla Carta ReI.

 Dal 1 dicembre 2017 è possibile fare domanda per il Reddito di Inclusione (ReI) la nuova misura di contrasto alla povertà introdotta dal Decreto Legislativo n. 147/2017 con decorrenza dal 01 gennaio 2018.

Coloro ai quali è stato riconosciuto il SIA nell’anno 2017 continueranno a percepire il relativo beneficio economico per tutta la sua durata (12 mesi ovvero 6 bimestri di accredito sulla carta).

Avendo la carta ReI una durata di 18 mesi, ai beneficiari del SIA è data la facoltà di passare al Rei per godere della copertura totale di 18 mesi  tra SIA e ReI.

 Coloro che alla data del 1 dicembre 2017 stanno ancora percependo il SIA, e soddisfano anche i requisiti per accedere al ReI, possono:

  • presentare immediatamente domanda per il ReI
  • oppure decidere di presentarla al termine della percezione del SIA

senza che dalla scelta derivi alcun pregiudizio di carattere economico.

In ogni caso, la durata del ReI sarà ridotta del numero di mesi per i quali si sia percepito il SIA, anche laddove la domanda ReI intervenga dopo il termine di erogazione del SIA (non è previsto un intervallo di tempo massimo per tale sottrazione).

L’accredito dell’importo ReI avverrà sulla stessa Carta di pagamento elettronica sulla quale i beneficiari SIA hanno ricevuto gli accrediti degli importi SIA.

Nella tabella di seguito sono riportate le situazioni che possono verificarsi laddove i beneficiari del SIA presentino domanda per il ReI:

PRESENTAZIONE DOMANDA DI ReI TIPOLOGIA DURATA IMPORTO
Dal 1° al 5° bimestre SIA Trasformazione del SIA al ReI Ai 18 mesi di ReI vanno sottratti i mesi di SIA già goduti Viene riconosciuto il beneficio maggiore tra SIA e ReI fino al raggiungimento della durata di 12 mesi; dal 13esimo mese viene riconosciuto l’importo del ReI
Nel 6° bimestre Continuità SIA-ReI Ai 18 mesi di ReI vanno sottratti i 12 mesi percepiti a titolo di SIA Viene riconosciuto sempre l’importo ReI
Dopo il  6° bimestre o comunque dopo il termine del SIA per decadenza ReI Ai 18 mesi di ReI vanno sottratti i mesi percepiti a titolo di SIA Viene riconosciuto l’importo ReI

 

Si precisa che, a seguito della periodicità bimestrale dell’erogazione del SIA, laddove la domanda ReI venga presentata nel corso del primo dei due mesi del bimestre di pagamento del SIA, la stessa (ove accolta) avrà decorrenza dal mese successivo al quello di conclusione del bimestre SIA.

Si precisa inoltre che coloro che hanno finito di usufruire del SIA con il bimestre settembre/ottobre 2017 e che presentino domanda di ReI a dicembre 2017, ove venga accolta la concessione del ReI, avranno le seguenti erogazioni:

  • erogazione di un bimestre aggiuntivo di SIA nel bimestre novembre/dicembre 2017 (13esima e 14esima mensilità) al fine di non interrompere il beneficio
  • erogazione di 4 mesi di ReI (dal 15° al 18° mese ovvero bimestri gennaio-febbraio 2018 e marzo -aprile 2018)

 

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SIA (SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA) 

COS’È

Il Sostegno all’inclusione attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà che prevede l’erogazione di un contributo economico, tramite carta elettronica prepagata, alle famiglie in condizioni economiche disagiate, nelle quali almeno un componente sia minorenne oppure sia presente una persona con disabilità e almeno un suo genitore o una donna in stato di gravidanza accertata.

Il contributo è subordinato all’adesione a un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa predisposto dai Servizi Sociali del Comune in rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari, le scuole e i soggetti del terzo settore.

L’obiettivo è di aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente l’autonomia.

CHI NE HA DIRITTO

Per avere diritto alla carta SIA è necessario possedere i seguenti requisiti di accesso che devono inoltre essere mantenuti per l’intera durata di erogazione del beneficio, pena la cessazione dello stesso

Requisiti del richiedente

  • Residenza: essere residente in Italia da almeno due anni al momento della presentazione della domanda
  • Cittadinanza: essere cittadino italiano / o comunitario / oppure familiare di cittadino italiano o comunitario titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente/ oppure cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo / oppure titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria)

 

Requisiti del nucleo familiare:

  • presenza nel nucleo familiare di almeno un componente con meno di 18 anni
  • oppure presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore
  • oppure presenza di donna in stato di gravidanza accertata (nel caso in cui questo sia l’unico requisito familiare posseduto, la domanda può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto attestata da documentazione medica rilasciata da struttura pubblica)

 

Requisiti economici

  • ISEE: essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda, con valore ISEE di importo inferiore o pari ad € 3.000,00

(Se nel nucleo è presente un componente di età inferiore ai 18 anni, sarà considerato l’ISEE per prestazioni rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni. Pertanto, quando si accede al SIA con il requisito della presenza nel nucleo familiare di almeno un minorenne, si prega di richiedere espressamente al CAF l’emissione di ISEE per prestazioni rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni con modalità di calcolo differenti in ragione della diversa situazione familiare del minorenne beneficiario della prestazione ai sensi dell’art. 7 del DPC 159/2013.

In assenza di minorenne nel nucleo sarà considerato l’ISEE ordinario

In presenza di ISEE corrente, sarà comunque considerato quest’ultimo)

In caso di componenti il nucleo familiare in possesso di redditi da lavoro non rilevati nell’ISEE utilizzato per la domanda, deve essere comunicato il reddito annuo previsto tramite la compilazione del modulo SIA-com SCARICA IL MODULO SIA-com

SE NON SI E’ IN POSSESSO DI UNA ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITÀ, LA DOMANDA NON PUÒ ESSERE ACCOLTA.

  • Non beneficiare di altri trattamenti economici rilevanti: eventuale godimento da parte dei componenti del nucleo familiare di altri trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria o assistenziale percepiti nel mese antecedente la presentazione della domanda, a qualunque titolo concessi dallo Stato e da altre Pubbliche Amministrazioni, non deve essere complessivamente superiore a 600 euro mensili, elevati a € 900,00 se in famiglia c’è una persona non autosufficiente;

 

  • Nessun componente del nucleo familiare deve essere beneficiario di NASPI (assicurazione sociale per l’impiego), ASDI (assegno di disoccupazione), carta acquisti sperimentale o di altri strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;

 

  • Assenza di beni durevoli di valore: nessun componente del nucleo familiare deve possedere autoveicoli immatricolati per la prima volta nei 12 mesi antecedenti la domanda/ nessun componente del nucleo familiare deve possedere autoveicoli di cilindrata superiore ai 1300 cc oppure di motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei tre anni antecedenti la domanda, fatta esclusione per gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità.

 

Requisito relativo alla valutazione multidimensionale del bisogno

La condizione di bisogno della famiglia viene valutata sulla base dell’attribuzione di un punteggio che tiene conto di tre diversi aspetti: i carichi familiari, la situazione economica e la situazione lavorativa. Si può accedere al SIA solo se si raggiunge un punteggio di almeno 25 punti.

Per i carichi familiari vengono assegnati massimo 65 punti così ripartiti:

  • Nucleo familiare con 2 figli di età inferiore a 18 anni: 10 punti
  • Nucleo familiare con 3 figli di età inferiore a 18 anni: 20 punti
  • Nucleo familiare con 4 o più figli di età inferiore ai 18 anni: 25 punti
  • Nucleo familiare in cui almeno un componente abbia un’età inferiore a 3 anni: 5 punti
  • Nucleo familiare composto esclusivamente da genitore solo e figli minorenni: 25 punti. (A tal fine vigono le medesime regole utilizzate ai fini ISEE -Quadro A della DSU-, per cui fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all’art. 7 comma 1, lettere dalla a) alle e) del DPCM 159/2013)
  • Nucleo familiare in cui per uno o più componenti sia stata accertata una condizione di disabilità grave: 5 punti di non autosufficienza: 10 punti (A tal fine vigono le medesime regole utilizzate ai fini ISEE -Quadro FC7 della DSU-, per cui per persona con disabilità si intende una persona per la quale sia stata accertata una condizione di disabilità come definita ai fini ISEE dall’art. 3 del DPCM 159/2013)

 

Per la situazione economica viene assegnato un punteggio massimo di 25 punti calcolato come di seguito:

al valore massimo di 25 punti si sottrae il valore dell’ISEE precedentemente diviso per 120.

Esempi: con ISEE=0  25 punti

               con ISEE=2400  25 – 2400/120= 5 punti

               con ISEE=3000  non ci sono punti aggiuntivi

Per la situazione lavorativa è attribuito un punteggio di 10 punti nel caso in cui tutti i componenti del nucleo familiare in età attiva si trovino in stato di disoccupazione avendo dichiarato la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego ai sensi dell’art.19 del D.Lgs. 150/2015,fatta esclusione per le persone non autosufficienti ovvero inabili al lavoro e gli studenti;

COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata dall’’interessato al Comune di residenza compilando l’apposito modulo predisposto da INPS 

oppure da ritirare presso l’Ufficio Servizi Sociali dell’Ente negli orari di apertura al pubblico.

Alla domanda devono essere allegati:

  • modulo di presentazione predisposto dall’Ente
  • attestazione ISEE in corso di validità completa di DSU pari o inferiore ad € 3.000,00  (Si ricorda che all’atto di ricevimento della richiesta, gli operatori comunali effettuano un controllo anagrafico del nucleo familiare e verificano che il nucleo familiare contenuto nell’attestazione ISEE sia corrispondente. In caso di difformità è necessario che il cittadino richieda l’emissione di una nuova attestazione ISEE o regolarizzi la posizione anagrafica).
  • copia documento d’identità del richiedente in corso di validità
  • libretto di circolazione di autoveicoli e/o motoveicoli di proprietà dei componenti il nucleo familiare
  • certificato attestante lo stato di disoccupazione, se presente, per ogni componente in età lavorativa del nucleo con esclusione delle persone non autosufficienti, ovvero inabili al lavoro e degli studenti:
  • se cittadino straniero, copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
  • per lo stato di gravidanza, certificato medico attestante la data presunta del parto

 

Si segnala che non c’è scadenza per la presentazione della domanda

ITER DELLA DOMANDA

Il Comune accoglie la domanda, verifica la cittadinanza e la residenza del richiedente, la mancanza di trattamenti economici locali superiori alla soglia prevista, ed entro 15 gg. lavorativi dalla ricezione della domanda la invia ad INPS

L’INPS entro i successivi 10 giorni verifica in modalità automatica, sulla base delle informazioni in quel momento presenti nei database e sulla base delle informazioni espresse nella DSU utilizzata ai fini ISEE, il possesso dei requisiti relativi all’ISEE, alla presenza di trattamenti economici erogati dall’istituto stesso, alla situazione lavorativa. Quindi assegna il punteggio della valutazione del bisogno.

Per le domande risultate idonee, con punteggio pari o superiore a 25 punti, l’INPS trasmette le disposizioni di accredito dei beneficiari della carta SIA a Poste Italiane.

Poste Italiane invia ai beneficiari/titolari della carta SIA una comunicazione con le indicazioni necessarie per il ritiro presso ufficio postale abilitato della carta di pagamento elettronica sulla quale è stato già accreditato il beneficio relativo al primo bimestre.  Successivamente al ritiro, Poste Italiane invia, presso l’indirizzo del titolare della carta, il codice personale segreto PIN  necessario per l’utilizzo della carta.

Il cittadino potrà visualizzare lo stato di lavorazione della propria domanda accedendo con il PIN personale al portale INPS.

QUANDO SI OTTIENE IL CONTRIBUTO, A QUANTO AMMONTA E QUANTO DURA

Per le domande risultate idonee, che abbiano superato il controllo della verifica dei requisiti ed abbiano ottenuto un punteggio di almeno 25 punti, il contributo economico viene erogato su una carta di pagamento elettronica- Carta SIA- con frequenza bimestrale per la durata di un anno.

Decorso il termine di un anno e, in virtù del proseguimento della sperimentazione, potrà essere presentata una nuova domanda SIA solo se trascorsi almeno tre bimestri dall’ultimo bimestre percepito. 

Il primo accredito avverrà nel bimestre successivo a quello di presentazione della domanda

(Esempio: per domanda presentata nel mese di febbraio, quindi nel bimestre gennaio-febbraio, il primo accredito sulla carta SIA avverrà nel bimestre marzo-aprile).

L’importo del contributo mensile varia a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare beneficiario:

1 membro = € 80,00

2 membri =  € 160,00

3 membri =  € 240,00

4 membri =  € 320,00

5 o più membri = € 400,00

Ai nuclei familiari composti esclusivamente da un genitore solo e da figli minorenni è attribuito mensilmente un ammontare di ulteriori € 80,00.

Dall’ammontare del beneficio, prima della sua erogazione, vengono detratte le somme di eventuali altri sostegni al reddito erogate ai titolari (carta acquisti ordinaria, incremento bonus bebè, inoltre se la famiglia può accedere all’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, l’ammontare del SIA è ridotto a prescindere dall’effettiva richiesta dell’assegno)

COME UTILIZZARE LA CARTA SIA

La carta SIA funziona come una normale carta di pagamento elettronica (completamente gratuita e senza commissioni da pagare)  e può essere usata per l’acquisto di beni di prima necessità.

Con la carta SIA è possibile:

– fare acquisti in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati al circuito Mastercard;

– pagare le bollette elettriche e del gas presso gli uffici postali;

– avere uno sconto del 5% sugli acquisti effettuati nei negozi e nelle farmacie convezionate, con l’eccezione dell’acquisto di farmaci o del pagamento del ticket

Con la carta SIA non è possibile:

  • prelevare contanti. Può essere utilizzata negli ATM Postamat unicamente per controllare il saldo e la lista dei movimenti. (per attivare il servizio di comunicazione del saldo della carta tramite SMS, è possibile telefonare da fisso al numero verde di Poste Italiane 800.666.888 (gratuito)/ da telefono mobile al numero 199.100.888 con addebito del costo della comunicazione al chiamante.)

 

Per eventuali anomalie che si dovessero verificare nella consegna e nell’utilizzo della carta, occorre rivolgersi, analogamente a tutti i clienti titolari di carte rilasciate da Poste, al numero verde di Poste Italiane 800003322.

IL PROGETTO DI ATTIVAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA

L’erogazione del contributo è subordinata all’adesione ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa predisposto dai Servizi Sociali del Comune in rete con i servizi del territorio, in particolare con il Centro per l’Impiego.

Pertanto i beneficiari della Carta SIA saranno convocati dall’Assistente Sociale del Comune per la definizione di un progetto che prevederà una serie di impegni da parte dell’intero nucleo familiare.

Il mancato rispetto di tali impegni determinerà la revoca del beneficio.

A COSA PRESTARE ATTENZIONE MENTRE SI STA PERCEPENDO IL SIA

Attenzione all’attestazione ISEE: E’ importante che il richiedente sia in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità non soltanto nel momento in cui fa la domanda del SIA, ma anche durante tutto il periodo di erogazione del contributo.  Infatti l’INPS esegue le verifiche di competenza prima di ogni accredito e qualora il cittadino dimentichi di rinnovare l’ISEE, l’erogazione dei benefici previsti dal SIA viene sospesa.

Con riferimento alla durata dell’ISEE si ricorda che ha validità dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell’anno successivo, pertanto, per il bimestre gennaio-febbraio 2017 vale l’ISEE in vigore al momento della presentazione della domanda SIA,  mentre per ricevere l’accredito relativo al bimestre marzo-aprile 2017, il beneficiario dovrà necessariamente aver rinnovato l’ISEE scaduto al 15 gennaio 2017, pena la sospensione del beneficio economico.  Se l’ISEE non dovesse essere rinnovato entro il mese di aprile, il beneficiario non perderà il diritto al beneficio riferito al bimestre marzo- aprile ed eventualmente a quelli successivi, ma lo riceverà non appena avrà rinnovato l’ISEE nel corso del primo bimestre utile.

Attenzione ai requisiti: il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cittadinanza e residenza, dei requisiti familiari e dei requisiti economici non solo al momento della presentazione della domanda, ma anche per tutta la durata del beneficio (1 anno). La perdita dei requisiti comporta la sospensione del beneficio dal bimestre successivo.

Attenzione alle variazioni della composizione del nucleo familiare: In caso di nascita o decesso di un componente, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare entro due mesi dall’evento una dichiarazione ISEE aggiornata. In tal caso, l’ammontare del beneficio è rideterminato sulla base del numero dei componenti risultante dalla nuova Dichiarazione ISEE (DSU) a partire dal bimestre successivo alla presentazione della medesima dichiarazione, fermo restando il possesso dei requisiti.

In caso di altre variazioni nella composizione del nucleo familiare (ad esempio separazione dei genitori), il beneficio decade dal bimestre successivo alla variazione e la richiesta del beneficio può essere eventualmente ripresentata per il nuovo nucleo.

Attenzione alla variazione della situazione lavorativa: se la situazione lavorativa di un membro della famiglia cambia nel corso dell’erogazione del beneficio, egli è tenuto a comunicare all’INPS entro 30 gg dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto, a pena di decadenza dal beneficio tramite la compilazione del modulo SIA-com

Attenzione agli impegni previsti dal progetto: se i componenti del nucleo familiare non sottoscrivono il progetto, ne violano ripetutamente gli obblighi o assumono frequentemente comportamenti inconciliabili con gli obiettivi, si predispone la revoca o l’esclusione dal beneficio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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