Città metropolitana di Roma Capitale
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Comune di Rocca di Papa

Testo Unico Legge di Pubblica Sicurezza (TULPS)

          Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773

” Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza “

TITOLO I

DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA E DELLA LORO ESECUZIONE

CAPO I

DELLE ATTRIBUZIONI DELL’AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA E DEI PROVVEDIMENTI D’URGENZA O PER GRAVE NECESSITA’ PUBBLICA

 

Art. 1

 

L’autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell’ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni.

Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati.

L’autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale.

Le attribuzioni dell’autorità provinciale di pubblica sicurezza sono esercitate dal Prefetto e dal Questore; quelle dell’autorità locale dal capo dell’ufficio di pubblica sicurezza del luogo o, in mancanza, dal Sindaco.

A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all’entrata in vigore del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, le Prefetture sono trasformate in Uffici Territoriali del Governo; il Prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di Commissario del Governo (art. 11, D.Lgs.. 30 luglio 1999, n. 300).

 

Regolamento

(Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 4-bis, Art. 5,Art. 6)

 

 

Art. 2

 

Il Prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

Contro i provvedimenti del Prefetto chi vi ha interesse può presentare ricorso al Ministro per l’Interno.

 

 

Art. 3

 

Il Sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore agli anni quindici aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell’Interno.

La carta di identità ha durata di dieci anni. Le carte di identità rilasciate a partire dal 1° gennaio 2010 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.

La carta d’identità è titolo valido per l’espatrio, anche per motivi di lavoro, negli Stati membri della Comunità economica europea e in quelli coi quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.

A decorrere dal 1º gennaio 1999 sulla carta d’identità deve essere indicata la data di scadenza.

 

Validità estesa a dieci anni dall’art. 31 del  Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112 –  pubblicato sulla G.U.  del 25 giugno 2008, n. 147 – Suppl. Ordinario n. 152/L.  e successivamente convertito, con modifiche, nella Legge 6 agosto 2008, n. 133  pubblicata sulla G.U. del 21 agosto 2008, n. 195  – Suppl. Ordinario n. 196
il medesimo art. 31 ha esteso la validità decennale anche alle carte d’identità in corso di validità alla data di entrata in vigore dello stesso D.L. 25 giugno 2008 (2° comma
);

ai fini del rinnovo, i Comuni informano i titolari della carta d’identità della data di scadenza del documento stesso tra il centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data (3° comma). 

 

Regolamento

(Art. 288, Art. 289, Art. 290, Art. 291, Art. 292, Art. 293, Art. 294)

 

 

Art. 4

 

L’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici.

Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.

 

Regolamento

(Art. 7)

CAPO II

DELLA ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA

 

Art. 5

 

I provvedimenti della autorità di pubblica sicurezza sono eseguiti in via amministrativa indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale.

Qualora gli interessati non vi ottemperino sono adottati, previa diffida di tre giorni, salvi i casi di urgenza, i provvedimenti necessari per la esecuzione d’ufficio.

E’ autorizzato l’impiego della forza pubblica.

La nota delle spese relative è resa esecutiva dal Prefetto ed è rimessa all’esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali stabiliti dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

 

Regolamento

(Art. 8, Art. 9)

Art. 6

 

Salvo che la legge disponga altrimenti, contro i provvedimenti dell’autorità di pubblica sicurezza è ammesso il ricorso in via gerarchica nel termine di giorni dieci dalla notizia del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

La legge determina i casi nei quali il provvedimento del Prefetto è definitivo.

Il provvedimento, anche se definitivo, può essere annullato di ufficio dal Ministro per l’Interno.

 

Regolamento

(Art. 10)

Art. 7

 

Nessun indennizzo è dovuto per i provvedimenti dell’autorità di pubblica sicurezza nell’esercizio delle facoltà ad essa attribuite dalla legge.

 

 

CAPO III

DELLE AUTORIZZAZIONI DI POLIZIA

 

Art. 8

 

Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge.

Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell’esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l’autorizzazione e ottenere la approvazione dell’autorità di pubblica sicurezza che ha conceduta l’autorizzazione.

 

Regolamento

(Art. 11, Art. 12, Art. 12-bis, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18.)

 

 

Art. 9

 

Oltre le condizioni stabilite dalla Legge, chiunque ottenga un’autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l’autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

 

 

Art. 10

 

Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.

 

 

Art. 11

 

Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2) a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

 

 

Art. 12

 

Le persone che hanno l’obbligo di provvedere all’istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all’obbligo predetto.

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

 

 

Art. 13

 

Quando la legge non disponga altrimenti, le autorizzazioni di polizia hanno la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, con decorrenza dal giorno del rilascio.

Il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

 

Art. 14

 

Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni, e simili atti di polizia.

 

 

CAPO IV

DELL’INOSSERVANZA DEGLI ORDINI DELL’AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA E DELLE CONTRAVVENZIONI

 

 

Art. 15

 

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, invitato dall’autorità di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,00 a € 516,00.

L’autorità di pubblica sicurezza può disporre l’accompagnamento, per mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire e non presentatasi nel termine prescritto.

 

 

Art. 16

 

Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati allo esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall’autorità.

 

 

Art. 17

 

Salvo quanto previsto dall’art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a € 206,00.

Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall’art. 17-bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci.

 

 

Art. 17-bis

 

Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell’autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3098,00.

La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.

  1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84, 108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,00 a € 1032,00.

 

 

Art. 17-ter

 

Quando è accertata una violazione prevista dall’art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall’art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l’obbligo del rapporto previsto dall’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione o, qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al Questore.

Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all’interessato.

Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l’autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell’attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell’attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell’igiene, l’ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all’esecuzione dell’ordine di sospensione qualora l’interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.

Quando ricorrono le circostanze previste dall’art. 100, la cessazione dell’attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal Questore.

Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall’autorità, è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale.

 

 

Art. 17-quater

 

Per le violazioni previste dall’art. 17-bis e dall’art. 221-bis consistenti nell’inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall’autorità nell’esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l’autorità amministrativa con l’ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività per un periodo non superiore a tre mesi.

La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell’ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all’art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nell’esecuzione della sanzione accessoria, si computa l’eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell’art. 17- ter.

 

 

Art. 17 quinquies

 

Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis è presentato al Prefetto.

 

 

Art. 17-sexies

 

Per le violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis è esclusa la confisca di beni immobili e si applicano le disposizioni di cui all’art. 20, commi terzo, quarto e quinto, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

 

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ORDINE PUBBLICO E ALLA INCOLUMITA’ PUBBLICA

 

 

CAPO I

DELLE RIUNIONI PUBBLICHE E DEGLI ASSEMBRAMENTI IN LUOGHI PUBBLICI

 

 

Art. 18

 

I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

E’considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l’oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.

I contravventori sono puniti con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da € 103,00 a 413,00.

Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola.

Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.

I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell’autorità sono puniti con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da € 206,00 a € 413,00.

Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.

Non è punibile chi, prima dell’ingiunzione dell’autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.

 

Regolamento

(Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28)

 

 

Art. 19

 

(Articolo abrogato dall’art. 4, l. 18 aprile 1975, n. 110)

 

 

Art. 20

 

Quando, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, avvengono manifestazioni o grida sediziose o lesive del prestigio dell’autorità, o che comunque possono mettere in pericolo l’ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, ovvero quando nelle riunioni o negli assembramenti predetti sono commessi delitti, le riunioni e gli assembramenti possono essere disciolti.

 

 

Art. 21

 

E’ sempre considerata manifestazione sediziosa l’esposizione di bandiere o emblemi, che sono simbolo di sovversione sociale o di rivolta o di vilipendio verso lo Stato, il governo o le autorità.

E’ manifestazione sediziosa anche la esposizione di distintivi di associazioni faziose.

 

 

Art. 22

 

Quando, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, occorre disciogliere una riunione pubblica od un assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico, le persone riunite od assembrate sono invitate a disciogliersi dagli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, dagli ufficiali o dai sottufficiali dei carabinieri reali.

 

 

Art. 23

 

Qualora l’invito rimanga senza effetto, è ordinato il discioglimento con tre distinte formali intimazioni, preceduta ognuna da uno squillo di tromba.

 

 

Art. 24

 

Qualora rimangano senza effetto anche le tre intimazioni ovvero queste non possano essere fatte per rivolta od opposizione, gli ufficiali di pubblica sicurezza o, in loro assenza, gli ufficiali o i sottufficiali dei carabinieri reali ordinano che la riunione o l’assembramento siano disciolti con la forza.

All’esecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la forza armata sotto il comando dei rispettivi capi.

Le persone che si rifiutano di obbedire all’ordine di discioglimento sono punite con l’arresto da un mese a un anno e con l’ammenda da € 30,00 ad € 413,00.

 

 

CAPO II

DELLE CERIMONIE RELIGIOSE FUORI DEI TEMPLI E DELLE PROCESSIONI ECCLESIASTICHE O CIVILI

 

 

Art. 25

 

Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

Il contravventore è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino ad € 51,00.

 

Regolamento

(Art. 29, Art. 30, Art. 31)

 

 

Art. 26

 

Il Questore può vietare, per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, le funzioni, le cerimonie, le pratiche religiose e le processioni indicate nell’articolo precedente, o può prescrivere l’osservanza di determinate modalità, dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno ventiquattro ore prima.

Alle processioni sono, nel resto, applicabili le disposizioni del capo precedente.

 

 

Art. 27

 

Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale.

Il Questore può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può determinare speciali cautele a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

 

Regolamento

(Art. 32)

 

 

CAPO III

DELLE RACCOLTE DELLE ARMI E DELLE PASSEGGIATE IN FORMA MILITARE

 

 

Art. 28

 

Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione , la raccolta, la detenzione e la vendita , senza licenza del Ministro per l’interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all’armamento e all’equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte. 
La licenza è altresì necessaria per l’importazione e l’esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonché per la fabbricazione, l’importazione e l’esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all’armamento dei Corpi armati o di polizia, nonché per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 
Per il trasporto delle armi stesse nell’interno dello Stato è necessario darne avviso al Prefetto. 
Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da € 500,00 ad € 3000,00. 
 

Regolamento

(Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40 Art. 41)

 

 

Art. 29

 

Salvo quanto è stabilito dalle leggi militari, non possono aver luogo, senza licenza del Prefetto, passeggiate in forma militare con armi.

Il contravventore è punito con l’arresto fino a sei mesi.

I capi o i promotori sono puniti con l’arresto fino ad un anno.

 

Regolamento

(Art. 42, Art. 43)

 

 

CAPO IV

DELLE ARMI

 

 

Art. 30

 

Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono:

1) le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona;

2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti.

 

Regolamento

(Art. 44, Art. 45)

 

 

Art. 31

 

Salvo quanto è disposto per le armi da guerra dall’art. 28, non si possono fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del Questore.

La licenza è necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche.

 

Regolamento

(Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 49, Art. 51, Art. 52)

 

 

Art. 32

 

Le licenze di cui agli artt. 28 e 31 non possono essere concedute a chi non può validamente obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali indicati nelle licenze stesse.

Può essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di vendita di armi, a mezzo di rappresentante.

La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche è permanente. Debbono tuttavia essere denunciati al Questore i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo del deposito. Il contravventore è punito con l’ammenda fino ad € 516,00.

 

 

Art. 33

 

(Articolo abrogato dall’art. 8, legge 18 aprile 1975, n. 110)

 

 

Art. 34

 

Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l’industria della riparazione delle armi non può trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all’autorità di pubblica sicurezza.

L’obbligo dell’avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve trasportare armi nell’Interno dello Stato.

 

Regolamento

(Art. 50, Art. 53)

 

 

Art. 35

 

Il fabbricante, il commerciante di armi e chi esercita l’industria della riparazione delle armi è obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalità delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute.

Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di dieci (1) anni anche dopo la cessazione dell’attività.

I commercianti di armi devono altresì comunicare mensilmente all’ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantità delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all’acquisto esibiti dagli interessati.

E’ vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d’armi ovvero di nulla osta all’acquisto rilasciato dal Questore.

Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta, di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell’ufficiale sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

Il contravventore è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore ad € 129,00.

L’acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda sino ad € 129,00.

 

(1) Comma così modificato dall’art 15 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, pubblicata sulla      Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile 2006, n. 85 Supp. Ord.

Regolamento

(Art. 54)

 

 

Art. 36

 

Nessuno può andare in giro con un campionario di armi senza la licenza del Questore della provincia dalla quale muove.

La licenza deve essere vidimata dai Questori delle province che si intende percorrere.

La licenza non può essere rilasciata per campionari di armi da guerra.

 

Regolamento

(Art. 55)

 

 

Art. 37

 

E’ vietato esercitare la vendita ambulante delle armi.

E’ permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, con licenza del Questore.

 

Regolamento

(Art. 56)

 

 

Art. 38

 

Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata denuncia all’ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei reali carabinieri.

Sono esenti dall’obbligo della denuncia:

  1. a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;
  2. b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;
  3. c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.

L’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell’ordine pubblico.

 

Regolamento

(Art. 57, Art. 58, Art. 59)

 

 

Art. 39

 

Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.

 

 

Art. 40

 

Il Prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell’autorità di pubblica sicurezza o dell’autorità militare.

 

Regolamento

(Art. 60)

 

 

Art. 41

 

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro.

 

 

Art. 42

 

Il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d’armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65.

 

Regolamento

(Art. 61, Art. 62, Art. 63, Art. 64, Art. 65, Art. 66, Art. 67, Art. 68, Art. 69, Art. 70, Art. 71, Art. 72, Art. 73, Art. 74, Art. 75, Art. 76, Art. 77, Art. 78, Art. 79, Art. 80)

 

 

Art. 43

 

Oltre a quanto è stabilito dall’art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi:

  1. a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
  2. b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all’autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico;
  3. c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.

 

 

Art. 44

 

Non può essere conceduta la licenza di porto d’armi al minore non emancipato.

E’ però in facoltà del Prefetto di concedere la licenza per l’arma lunga da fuoco, per solo uso di caccia, al minore che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, il quale presenti il consenso scritto di chi esercita la patria potestà o la tutela e dimostri di essere esperto nel maneggio delle armi.

 

 

Art. 45

 

Qualora si verifichino in qualche provincia o Comune condizioni anormali di pubblica sicurezza, il Prefetto può revocare, in tutto o in parte, con manifesto pubblico, le licenze di portare armi.

 

 

CAPO V

DELLA PREVENZIONE DI INFORTUNI E DISASTRI

 

 

Art. 46

 

Senza licenza del Ministro dell’Interno è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell’impiego.

E’ vietato altresì, senza licenza del Ministro dell’Interno, fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina.

 

Regolamento

(Art. 81, Art. 82, Art. 83, Art. 84, Art. 85, Art. 86, Art. 87, Art. 88, Art. 89, Art. 90, Art. 91, Art. 92, Art. 93, Art. 94, Art. 95, Art. 96, Art. 97, Art. 98, Art. 99, Art. 100, Art. 101, Art. 102, Art. 103, Art. 104, Art. 105, Art. 106, Art. 107, Art. 108, Art. 109, Art. 110)

 

 

Art. 47

 

Senza licenza del Prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell’articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti.

E’ vietato altresì, senza licenza del Prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.

 

 

Art. 48

 

Chi fabbrica o accende fuochi artificiali deve dimostrare la sua capacità tecnica.

 

 

Art. 49

 

Una commissione tecnica nominata dal Prefetto determina le condizioni alle quali debbono soddisfare i locali destinati

alla fabbricazione o al deposito di materie esplodenti.

Le spese pel funzionamento della commissione sono a carico di chi domanda la licenza.

 

 

Art. 50

 

Nel regolamento per l’esecuzione di questo testo unico saranno determinate le quantità e le qualità delle polveri e degli altri esplodenti che possono tenersi in casa o altrove o trasportarsi senza licenza; e sarà altresì stabilito per quale quantità dei prodotti e delle materie indicate nell’art. 46, le licenze di deposito e di trasporto possono essere rilasciate dal Prefetto.

 

 

Art. 51

 

Le licenze per la fabbricazione e per il deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti; quelle per la vendita delle materie stesse durano fino al 31 dicembre dell’anno in cui furono rilasciate. Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.

Le licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee.

E’ consentita la rappresentanza.

 

 

Art. 52

 

Le licenze per l’impianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano o si custodiscono materie esplodenti di qualsiasi specie, nonché quelle per il trasporto, per la importazione o per la vendita delle materie stesse non possono essere concedute senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprietà, e sono vincolate all’assicurazione della vita degli operai e dei guardiani.

Oltre quanto è stabilito dall’art. 11, debbono essere negate le predette licenze alle persone che nel quinquennio precedente abbiano riportato condanna per delitto contro l’ordine pubblico, o la incolumità pubblica, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per omicidio, anche se colposo.

Le licenze stesse non possono essere concedute a coloro che non dimostrino la propria capacità tecnica.

 

 

Art. 53

 

E’ vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministro dell’Interno, sentito il parere di una commissione tecnica.

Nel regolamento saranno classificate tutte le materie esplosive, secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.

L’iscrizione dei prodotti nelle singole categorie ha luogo con provvedimento, avente carattere definitivo, del Ministro dell’Interno.

 

 

Art. 54

 

Salvo il disposto dell’art. 28 per le munizioni da guerra, non possono introdursi nello Stato prodotti esplodenti di qualsiasi specie senza licenza del Ministro dell’Interno, da rilasciarsi volta per volta.

La licenza non può essere conceduta se l’esplosivo non sia stato già riconosciuto e classificato.

Queste disposizioni non si applicano rispetto agli esplosivi di transito, per i quali è sufficiente la licenza del Prefetto della provincia per cui i prodotti entrano nello Stato.

 

 

Art. 55 (*)

 

Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute.

I rivenditori di materie esplodenti devono altresì comunicare mensilmente all’ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all’acquisto esibiti dagli interessati.

Tale registro deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell’attività.

E’ vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplodenti di IIªIIIªIVª e  categoria, gruppo A e gruppo B, a privati che non siano muniti di permesso di porto d’armi ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore, nonché materie esplodenti di categoria, gruppo C, a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell’ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

Il contravventore è punito con l’arresto da nove mesi a tre anni e con l’ammenda non inferiore a € 154,00.

Gli obblighi di registrazione delle operazioni giornaliere e di comunicazione mensile all’ufficio di polizia competente per territorio non si applicano alle materie esplodenti di  categoria, gruppo D e gruppo E.

L’acquirente o cessionario di materie esplodenti in violazione delle norme del presente articolo è punito con l’arresto sino a diciotto mesi e con l’ammenda sino ad € 154,00.

 

(*) Articolo così modificato dall’art. 9 della Legge 25 gennaio 2006, n. 29

 

Art. 56

 

L’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare la distruzione o la rimozione degli esplosivi che si trovano nelle fabbriche, nei depositi e nei magazzini di vendita, quando essi possono costituire un pericolo per l’incolumità pubblica o per l’ordine pubblico.

 

 

Art. 57

 

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.

E’ vietato sparare mortaretti e simili apparecchi.

 

 

Art. 58

 

E’ vietato l’impiego di gas tossici a chi non abbia ottenuto la preventiva autorizzazione.

Il contravventore è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda fino a € 206,00 se il fatto non costituisce un più grave reato.

Le prescrizioni da osservarsi nell’impiego dei gas predetti sono determinate dal regolamento.

 

 

Art. 59

 

E’ vietato di dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori del tempo e senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali e a una distanza minore di quella in essi determinata.

In mancanza di regolamenti è vietato di dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile.

Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicati, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

 

Violazione: Dal sito piemmenews.it

 

 

Art. 60

 

Articolo abrogato dall’art. 20, D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162

 

 

Art. 61

 

L’autorità locale di pubblica sicurezza, d’accordo con l’autorità comunale, può prescrivere che nelle ore di notte non si lasci aperto nelle case più di un accesso sulla pubblica via; che tale accesso sia illuminato fino a una data ora, e nelle altre resti chiuso se manca il custode.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a € 51,00.

 

 

Art. 62

 

(articolo abrogato dall’art. 1, commi 1 e 3 e dall’allegato B alla l. 24 novembre 2000, n. 340)

 

 

Regolamento

(Art. 111, Art. 112, Art. 113, Art. 114)

 

 

CAPO VI

DELLE INDUSTRIE PERICOLOSE E DEI MESTIERI RUMOROSI E INCOMODI

 

 

Art. 63

 

Salvo quanto sarà disposto con legge speciale circa l’impianto e l’esercizio dei depositi di olii minerali, loro derivati e residui, sarà provveduto con regolamento speciale da approvarsi con decreto del Ministro dell’Interno, alla classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o di incendio e saranno stabilite le norme da osservarsi per l’impianto e l’esercizio dei relativi opifici, stabilimenti e depositi, e per il trasporto di tali sostanze, compresi gli olii minerali, loro derivati e residui.

 

 

Art. 64

 

Salvo quanto è stabilito dall’articolo precedente, le manifatture, le fabbriche e i depositi di materie insalubri o pericolose possono essere impiantati ed esercitati soltanto nei luoghi e con le condizioni determinate dai regolamenti locali.

In mancanza di regolamenti il Sindaco provvede sulla domanda degli interessati.

Gli interessati possono ricorrere al Prefetto che provvede, sentito il consiglio provinciale sanitario, e, se occorre, l’ufficio del genio civile.

 

Regolamento

(Art. 115)

 

 

Art. 65

 

Il Prefetto, sentito il parere del consiglio provinciale sanitario o dell’ufficio del genio civile, può, anche in mancanza di ricorso, annullare il provvedimento del Sindaco che ritenga contrario alla sanità o alla sicurezza pubblica.

 

 

Art. 66

 

(Articolo abrogato dall’art. 13, D.Lgs.. 13 luglio 1994, n. 480)

 

 

Art. 67

 

I provvedimenti del Prefetto rispetto alle materie indicate negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65 sono definitivi.

 

 

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SPETTACOLI, ESERCIZI PUBBLICI, AGENZIE, TIPOGRAFIE, AFFISSIONI, MESTIERI GIROVAGHI, OPERAI E DOMESTICI

 

CAPO I

DEGLI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI

 

 

Art. 68

 

Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, né altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione.

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali.

 

Regolamento

(Art. 116, Art. 117, Art. 118, Art. 119, Art. 120, Art. 121, Art. 122, Art. 123, Art. 139, Art. 140)

 

 

Art. 69

 

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all’aperto.

 

Regolamento

(Art. 124, Art. 125)

 

 

Art. 70

 

(Articolo abrogato dall’art. 13 – ter del  D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480)

 

Regolamento

(Art. 126, Art. 127, Art. 128, Art. 129)

 

 

Art. 71

 

Le licenze, di cui negli articoli precedenti, sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati.

 

 

Art. 72

 

(Articolo abrogato dall’art. 164 del D.Lgs.. 31 marzo 1998, n. 112)

 

 

Art. 73

 

(Articolo abrogato dall’art. 164 del D.Lgs.. 31 marzo 1998, n. 112)

 

 

Art. 74

 

(Articolo abrogato dall’art. 164 del D.Lgs.. 31 marzo 1998, n. 112)

 

 

Art. 75

 

(Articolo abrogato dall’art. 164 del D.Lgs.. 31 marzo 1998, n. 112)

 

Regolamento

(Art. 130, Art. 131)

 

 

Art. 75-bis

 

Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al Questore che ne rilascia ricevuta, attestando l’eseguita iscrizione in apposito registro. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni anno. (1)

 

(1) Per effetto del 2° comma dell’art. 11 del Regolamento di esecuzione di questo Testo Unico, come modificato dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311pubblicato sulla G.U. n. 178 del 02/08/2001, l’iscrizione cui fa riferimento l’ultimo comma di questo articolo è divenuta “permanente“.

 

Art. 76

 

(Articolo abrogato dall’art. 164, D.Lgs.. 31 marzo 1998, n. 112)

 

Regolamento

(Art. 132)

 

 

Art. 77

 

(Articolo abrogato dalla Legge 21 aprile 1962, n. 161)

 

Regolamento

(Art. 133, Art. 134, Art. 135, Art. 136)

 

 

Art. 78

 

L’autorità competente ad eseguire la revisione delle pellicole per spettacoli cinematografici decide a quali di questi possono assistere i minori di anni sedici.

Qualora decida di escluderli, il concessionario o il direttore della sala cinematografica deve pubblicarne l’avviso sul manifesto dello spettacolo e provvedere rigorosamente alla esecuzione del divieto.

Salve le sanzioni prevedute dal codice penale, i concessionari o direttori delle sale cinematografiche, i quali contravvengono agli obblighi predetti sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da € 51,00 ad € 309,00.

 

Regolamento

(Art. 137, Art. 138)

 

 

Art. 79

 

(Articolo abrogato dall’art. 25, l. 26 aprile 1934, n. 653)

 

 

Art. 80

 

L’autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell’ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

 

Regolamento

(Art. 141, Art. 141-bis, Art. 142, Art. 143, Art. 144, Art. 145)

 

 

Art. 81

 

(Articolo abrogato dall’art. 164, D.Lgs.. 31 marzo 1998, n. 112)

 

Regolamento

(Art. 146, Art. 147, Art. 148)

 

 

Art. 82

 

Nel caso di tumulto o di disordini o di pericolo per la incolumità pubblica o di offese alla morale o al buon costume, gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, se occorre, lo sgombro del locale.

Qualora il disordine avvenga per colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo, gli ufficiali o gli agenti possono ordinare che sia restituito agli spettatori il prezzo d’ingresso.

 

 

Art. 83

 

(Articolo abrogato dall’art. 164, D.Lgs.. 31 marzo 1998, n. 112)

 

Regolamento

(Art. 149)

 

 

Art. 84

 

(Articolo abrogato dall’art. 6 del DPR 28 maggio 2001, n. 311)

 

 

Art. 85

 

E’vietato comparire mascherato in luogo pubblico.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da € 10,00 ad € 103,00.

E’ vietato l’uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l’osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall’autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.

Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con la sanzione amministrativa da € 10,00 ad € 103,00.

 

Regolamento

(Art. 151)

 

Art. 85-bis

 

  1. E’ vietato introdurre, installare o comunque utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovideo, in tutto od in parte, delle opere dell’ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse.

    2. Il concessionario od il direttore del luogo di pubblico spettacolo deve dare avviso del divieto di cui al primo comma mediante affissione, all’interno del luogo ove avviene la rappresentazione, di un numero idoneo di cartelli che risultino ben visibili a tutto il pubblico.

    3. Restano comunque ferme le norme poste a tutela dei diritti di autore, in conformità alle leggi speciali che regolamentano la materia.(1)

(1) Articolo aggiunto dall’art. 21 del Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n.140 ” Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2006
 

CAPO II

DEGLI ESERCIZI PUBBLICI

 

 

Art. 86

 

Non possono esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e simili(1)

La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.(2)

Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria: 
a) per l’attività di produzione o di importazione;
b) per l’attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta; 
c) per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all’articolo 88 ovvero per l’installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati. La licenza per l’esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell’Amministrazione finanziaria, necessario comunque anche per l’installazione degli stessi nei circoli privati.(3).

 

Regolamento

(Art. 152, Art. 153, Art. 154, Art. 155, Art. 156, Art. 157, Art. 158, Art. 159, Art. 176, Art. 180, Art. 181, Art. 182, Art. 183, Art. 184, Art. 185, Art. 186, Art. 187, Art. 188, Art. 196)

 

(1) Parole soppresse dall’art. 4 del D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480, ” Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attivita’ di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse .

 

(2) Vedi, anche, il D.Lgs. P. 28 giugno 1946, n. 78 e l’art. 1, L. 8 luglio 1949, n. 478, nonché gli artt. 3, 9 e 10, D.P.R. 4 agosto 1957, n. 918, riportato alla voce Turismo, a norma dei quali per la costruzione e l’esercizio dei rifugi alpini occorre l’autorizzazione dell’Ente provinciale per il turismo. I rifugi alpini, inoltre, non sono tenuti a munirsi della licenza di pubblica sicurezza per la somministrazione di bevande alcooliche e superalcooliche. L’articolo unico, D.Lgs.Lgt. 4 settembre 1944, n. 184 (Gazz. Uff. 5 settembre 1944, n. 52, S.O.), contenente norme per l’aumento delle sanzioni, poi, così dispone: 
«Articolo unico. Le pene stabilite dall’art. 665 del Codice penale quando si tratti di esercizi pubblici preveduti nell’articolo 86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nei quali si vendono al minuto o si consumano vino, birra o liquori sono raddoppiate. In ogni caso la pena dell’arresto non può essere inferiore ad un mese e quella della ammenda a lire mille». Vedi, inoltre, il D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235. 

(3) Comma aggiunto dall’art. 37, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi così sostituito dall’art. 1, comma 534, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Vedi, anche, gli artt. 38 e 39 della citata legge n. 388 del 2000. 

 

Art. 87

 

E’ vietata la vendita ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.

 

Regolamento

(Art. 160)

 

 

Art. 88

 

La licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione.

 

Regolamento

(Art. 161)

 

 

Art. 89

 

(Articolo abrogato dall’art. 1, della Legge 14 ottobre 1974, n. 520)

 

 

Art. 90

 

(Articolo abrogato dall’art. 1, della Legge 14 ottobre 1974, n. 520)

 

 

Art. 91

 

(Articolo abrogato dall’art. 1, della Legge 14 ottobre 1974, n. 520)

 

 

Regolamento

(Art. 162, Art. 163, Art. 164, Art. 165, Art. 166, Art. 167, Art. 168, Art. 169, Art. 170, Art. 171, Art. 172, Art. 173, Art. 174, Art. 175, Art. 176, Art. 177, Art. 178, Art. 179)

 

 

Art. 92

 

Oltre a quanto è preveduto dall’art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l’autorizzazione di cui all’art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d’azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

 

 

Art. 93

 

Si può condurre l’esercizio per mezzo di rappresentante.

 

 

Art. 94

 

(Articolo abrogato dall’art. 6 del DPR 28 maggio 2001, n. 311)

 

 

Art. 95

 

(Articolo abrogato dall’art. 1, della Legge 14 ottobre 1974, n. 520)

 

 

Art. 96

 

(Articolo abrogato dall’art. 1, della Legge 14 ottobre 1974, n. 520)

 

 

Art. 97

 

(Articolo abrogato dall’art. 1, della Legge 14 ottobre 1974, n. 520)

 

 

Art. 98

 

(Articolo abrogato dall’art. 1, della Legge 14 ottobre 1974, n. 520)

 

Regolamento

(Art. 191)

 

 

Art. 99

 

Nel caso di chiusura dell’esercizio per un tempo superiore agli otto giorni, senza che sia dato avviso all’autorità locale di pubblica sicurezza, la licenza è revocata.

La licenza è, altresì, revocata nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all’autorità di pubblica sicurezza, senza che l’esercizio sia stato riaperto.

Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.

 

Regolamento

(Art. 189)

 

 

Art. 100

 

Oltre i casi indicati dalla legge, il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.

 

Note: Dal sito filodiritto.com, approfondimento dell’Avv. Bruno Troya .
 Il potere di sospensione e revoca dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell’art.100 T.U.L.P.S.”.

Art. 101

 

E’ vietato di adibire il locale di un pubblico esercizio a ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai.

 

 

Art. 102

 

(Articolo abrogato dall’art. 6 del DPR 28 maggio 2001, n. 311)

 

 

Art. 103

 

(Articolo abrogato dall’art. 6 del DPR 28 maggio 2001, n. 311)

 

Regolamento

(Art. 190)

 

 

Art. 104

 

E’ vietato corrispondere, in tutto o in parte, mercedi o salari in bevande alcooliche di qualsiasi specie.

 

 

Art. 105

 

Sono vietate la fabbricazione, l’importazione nello Stato, la vendita in qualsiasi quantità ed il deposito per la vendita del liquore denominato in commercio “assenzio”.

Salvo quanto è stabilito dalle leggi sanitarie, sono esclusi da tale proibizione le bevande che, avendo un contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume, contengono infuso di assenzio come sostanza aromatica.

 

 

Art. 106

 

Con Decreto, su proposta dei Ministri della Salute e dell’Economia e delle Finanze e, sentito il parere del Consiglio Superiore di Sanità, sarà provveduto alla formazione e alla pubblicazione dell’elenco delle sostanze ed essenze nocive alla salute, che è vietato adoperare, o che si possono adoperare soltanto in determinate proporzioni, nella preparazione delle bevande alcoliche.

Tale elenco deve essere riveduto ogni biennio.

 

 

Art. 107

 

I fabbricanti e gli esportatori di essenze per la confezione delle bevande alcooliche devono denunciare al Prefetto l’apertura e la chiusura delle fabbriche o dei depositi e uniformarsi, oltre al disposto dell’art. 105, alle altre norme e prescrizioni che saranno stabilite con Decreto, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

Nel caso di trasgressione, il Prefetto ordina la chiusura della fabbrica o del deposito.

 

 

Art. 108

 

Si può esercitare l’industria di affittare camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede, anche temporaneamente o a periodi ricorrenti.

Il Questore, di sua iniziativa o su proposta dell’autorità locale, può vietare, in qualsiasi tempo, l’esercizio delle attività indicate in questo articolo se il dichiarante sia nel novero delle persone di cui all’art. 92 o se abbia ragione di ritenere che nel locale si eserciti o si intenda esercitare la prostituzione clandestina o il giuoco d’azzardo, o si faccia uso di sostanze stupefacenti.

 

Regolamento

(Art. 192)

 

 

Art. 109

 

  1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonche’ i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identita’ o di altro documento idoneo ad attestarne l’identita’ secondo le norme vigenti.
    2. Per gli stranieri extracomunitari e’ sufficiente l’esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purche’ munito della fotografia del titolare.
    3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalita’ conforme al modello approvato dal Ministero dell’interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione puo’ essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresi’ tenuti a comunicare all’autorita’ locale di pubblica sicurezza le generalita’ delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore puo’ scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalita’ stabilite con decreto del Ministro dell’interno

 

In merito alla sanzione prevista per la violazione di questo articolo, leggasi l’Ordinanza della Corte costituzionale n. 262 del 1° luglio 2005 mentre per quanto riguarda l’applicazione di questa norma ai c.d. «bed and breakfast», leggasi la Circolare 557 del 29 Luglio 2005emanata dal Ministero dell’Interno.

Per ulteriori note, clicca qui

Regolamento                       

(Art. 193)

 

 

Art. 110 (1)

 

  1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario. 
  2. Nella tabella di cui al comma 1 e’ fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.   
  3. L’installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell’articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.
  4. L’installazione e l’uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d’azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
  5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.             
  6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: 
    a) quelli che, dotati di attestato di conformita` alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilita` di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute piu` favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
    a-bis) con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato puo` essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a).(2)
    b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
    1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita; 
    2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite; 
    3) l’importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite; 
    4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi; 
    5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi; 
    6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera
  7. Si considerano, altresi’, apparecchi e congegni per il gioco lecito:            
    a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilita’ fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non e’ superiore a venti volte il costo della partita;
    [b)quelli automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilita’ che si attivano solo con l’introduzione di moneta metallica, di valore non superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei quali gli elementi di abilita’ o trattenimento sono preponderanti rispetto all’elemento aleatorio, che possono consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua conclusione, il prolungamento o la ripetizione della partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1º gennaio 2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi sono state assolte le relative imposte. Dal 1º gennaio 2004, tali apparecchi non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il gioco lecito, essi sono rimossi.

Tale termine  e’ prorogato al 30 aprile 2004 relativamente ai soli apparecchi e congegni di cui al predetto comma 7, lettera b), per i quali, entro il 31 dicembre 2003, e’ stato rilasciato il nulla osta di cui all’articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e sono state assolte le relative imposte. A decorrere dal 1º gennaio 2004, nei casi in cui non è stato rilasciato entro il 31 dicembre 2003 il nulla-osta di cui al periodo precedente, e dal 1° maggio 2004 nei casi in cui è stato rilasciato il predetto nulla osta, gli apparecchi e congegni di cui al periodo precedente non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, se non convertiti in uno degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 ovvero comma 7, lettera a) e c), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931:

  1. a) gli stessi sono rimossi e demoliti entro, rispettivamente, il 31 gennaio 2004 e il 31 maggio 2004, secondo le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  2. b) ferme restando le sanzioni previste dal comma 9 del predetto articolo 110, i relativi nulla-osta perdono efficacia;
  3. c) all’autorità amministrativa è preclusa la possibilità di rilasciare al gestore, ai sensi dell’articolo 38, commi 2 e 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ulteriori nulla-osta per un periodo di cinque anni].(3)
  4. c) quelli, basati sulla sola abilita’ fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita puo’ variare in relazione all’abilita’ del giocatore e il costo della singola partita puo’ essere superiore a 50 centesimi di euro. 

7-bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all’articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004. (4)

 

  1. L’utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 e’ vietato ai minori di anni 18.   

 
8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell’esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l’uso in violazione del divieto posto dal comma 8.

 

  1. Ferme restando le sanzioni previste per il gioco d’azzardo dal codice penale:
    a) chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
    b) chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
    c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;
    d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio; e) nei casi di accertamento di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) è preclusa all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all’autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l’installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni;
    f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio.

 

9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell’articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.(5)

9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell’ufficio regionale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio. (6)

9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168 (7)

10. Se l’autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell’articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all’articolo 88. (8)

11. Oltre a quanto previsto dall’articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell’autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l’autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell’esecuzione della sanzione accessoria”.(9)(10)

 

Regolamento

(Art. 194, Art. 195)

 

(1) Articolo così modificato dal comma 282 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 2007 n° 244 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2007, n. 300 (Legge Finanziaria 2008). 
(2Le disposizioni di cui ala lettera a – bis) del 6° comma, si applicano alle condotte ed agli apparecchi messi in esercizio a decorrere dal 1º gennaio 2008.          
(3 Lettera abrogata dal comma 495 dell’art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311.            
(4) Comma aggiunto dall’art. 39, comma 7-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e modificato dall’art. 4, comma 195, L. 24 dicembre 2003, n. 350.

(5) Comma aggiunto dal comma 544 dell’art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005 – S.o. n. 211 (Legge Finanziaria 2006).
(6) Comma aggiunto dal comma 544 dell’art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 – 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005 – S.o. n. 211 (Legge Finanziaria 2006).
(7) Comma aggiunto dal comma 544 dell’art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 – 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005 – S.o. n. 211 (Legge Finanziaria 2006) – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005 – S.o. n. 211 (Legge Finanziaria 2006).
(8) Comma così sostituito dal comma 545 dell’art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 – 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005 – S.o. n. 211 (Legge Finanziaria 2006).
(9) Comma così sostituito dal comma 546 dell’art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 – 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005 – S.o. n. 211 (Legge Finanziaria 2006). 
(10) Articolo prima modificato dall’art. 1, L. 20 maggio 1965, n. 507, dall’art. 1, L. 17 dicembre 1986, n. 904 (Gazz. Uff. 29 dicembre 1986, n. 300), dall’art. 1, L. 6 ottobre 1995, n. 425 e dall’art. 37, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi così sostituito dall’art. 22, comma 3, L. 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003). Vedi, anche, gli artt. 38 e 39 della citata legge n. 388 del 2000 e il comma 5 dell’art. 22 della suddetta legge n. 289 del 2002 (Legge Finanziaria 2003). Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di là del mare territoriale, in virtù di quanto disposto dall’art. 5, comma 3, D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, riportato alla voce Marina mercantile. 
 

                                            

 

CAPO III

DELLE TIPOGRAFIE E ARTI AFFINI E DELLE ESPOSIZIONI DI MANIFESTI E AVVISI AL PUBBLICO

 

 

Art. 111

 

(Articolo abrogato dall’art. 16, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)

 

Regolamento

(Art. 197, Art. 199)

 

 

Art. 112

 

E’ vietato fabbricare, introdurre nel territorio dello Stato, acquistare, detenere, esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, o mettere in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti di qualsiasi specie contrari agli ordinamenti politici, sociali od economici costituiti nello Stato o lesivi del prestigio dello Stato o dell’autorità o offensivi del sentimento nazionale, del pudore o della pubblica decenza, o che divulgano, anche in modo indiretto o simulato o sotto pretesto terapeutico o scientifico, i mezzi rivolti a impedire la procreazione o a procurare l’aborto o che illustrano l’impiego dei mezzi stessi o che forniscono, comunque, indicazioni sul modo di procurarseli o di servirsene.

E’ pure vietato far commercio, anche se clandestino, degli oggetti predetti o distribuiti o esporli pubblicamente.

L’autorità locale di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare il sequestro in via amministrativa dei predetti scritti, disegni e oggetti figurati.

 

Regolamento

(Art. 200)

 

 

Art. 113

 

Salvo quanto è disposto per la stampa periodica e per la materia ecclesiastica, è vietato, senza licenza dell’autorità locale di pubblica sicurezza, distribuire o mettere in circolazione, in luogo pubblico o aperto al pubblico scritti o disegni.

E’ altresì vietato, senza la predetta licenza, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, affiggere scritti o disegni, o fare uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazione al pubblico, o comunque collocare iscrizioni anche se lapidarie.

I predetti divieti non si applicano agli scritti o disegni delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, a quelli relativi a materie elettorali, durante il periodo elettorale, e a quelli relativi a vendite o locazioni di fondi rustici o urbani o a vendite all’incanto.

La licenza è necessaria anche per affiggere giornali, ovvero estratti o sommari di essi.

Le affissioni non possono farsi fuori dei luoghi destinati dall’autorità competente.

La concessione della licenza prevista da questo articolo non è subordinata alle condizioni stabilite dall’art. 11, salva sempre la facoltà dell’autorità locale di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritenga capaci di abusarne. Essa non può essere data alle persone sfornite di carta di identità.

Gli avvisi, i manifesti, i giornali e gli estratti o sommari di essi, affissi senza licenza, sono tolti a cura dell’autorità di pubblica sicurezza.

 

Regolamento

(Art. 150, Art. 201, Art. 202, Art. 203)

 

 

Art. 114

 

E’ vietata l’inserzione, nei giornali o in altri scritti periodici, di avvisi o corrispondenze di qualsiasi genere che, anche in modo indiretto o simulato, o con un pretesto terapeutico o scientifico, si riferiscano ai mezzi diretti ad impedire la procreazione.

E’ altresì vietata l’inserzione di corrispondenze o di avvisi amorosi che non sia contrari al buon costume.

E’ inoltre, vietato di pubblicare, nei giornali o in altri scritti periodici, ritratti dei suicidi o di persone che abbiano commesso delitti.

I giornali o gli scritti periodici, con cui si contravviene alle disposizioni di questo articolo, sono sequestrati in via amministrativa dall’autorità locale di pubblica sicurezza.

 

 

CAPO IV

DELLE AGENZIE PUBBLICHE

 

 

Art. 115 (1)

 

Non possono aprirsi o condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l’oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza del Questore.

La licenza è necessaria anche per l’esercizio del mestiere di sensale o di intromettitore.

Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese le agenzie per la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.

La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati.

E’ ammessa la rappresentanza.

Per le attivita’ di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi non si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attivita’ di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall’autorita’.(1)

Per le attivita’ previste dal sesto comma del presente articolo, l’onere di affissione di cui all’articolo 120 puo’ essere assolto mediante l’esibizione o comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.(1)

Il titolare della licenza e’, comunque, tenuto a comunicare preventivamente all’ufficio competente al rilascio della stessa l’elenco dei propri agenti, indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a tenere a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti sono tenuti ad esibire copia della licenza ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualita’ e dell’agenzia per la quale operano.(1)
 

(1)“L’art. 4 del Decreto-Legge 8 aprile 2008, n. 59 concernente “ disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita’ europee”, pubblicato sulla G.U. del 9 Aprile 2008, n. 84, successivamente convertito nella Legge 6 giugno 2008, n. 101 pubblicata sulla G.U. del 7 giugno 2008, n. 132, ha previsto per questo articolo l’aggiunta degli ultimi tre commi”.
 

 

Regolamento

(Art. 204, Art. 205, Art. 206, Art. 207, Art. 208, Art. 209, Art. 210, Art. 211, Art. 212, Art. 213, Art. 214, Art. 215, Art. 216, Art. 217, Art. 221, Art. 222, Art. 223)

 

 

Art. 116

 

Il Sindaco, sentita la Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura può subordinare il rilascio della licenza, di cui all’articolo precedente, al deposito di una cauzione, determinandone la misura e la forma in cui deve essere prestata.

La cauzione è a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all’esercizio e dell’osservanza delle condizioni a cui è subordinata la licenza.

Nel caso di inosservanza di tali condizioni, il Prefetto, su proposta del Sindaco, dispone con decreto che la cauzione sia devoluta, in tutto o in parte, all’Erario dello Stato.

Lo svincolo della cauzione non può essere ordinato dal Sindaco se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell’esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza dell’esercizio medesimo.

 

 

Art. 117

 

Nei Comuni in cui esistono Monti di credito su pegno od uffici da essi dipendenti, non possono essere concedute dal Questore licenze per l’esercizio di agenzie di prestiti su pegno, senza il parere dell’amministrazione del Monti di credito su pegno.

Le stesse disposizioni si applicano alle agenzie di commissioni presso i Monti di credito su pegno.

Il parere dell’amministrazione predetta non vincola l’autorità di pubblica sicurezza.

E’ vietato l’acquisto abituale delle polizze del Monti di credito su pegno e concedere, per professione, sovvenzioni supplementari su pegni delle polizze stesse.

 

 

Art. 118

 

L’osservanza delle norme del codice di commercio, alle quali sono soggette le aziende pubbliche, comprese le agenzie di spedizione e di trasporto e gli uffici pubblici di affari non dispensa dalla osservanza delle disposizioni stabilite da questo Testo Unico.

Sono eccettuate le imprese di spedizione e di trasporto a norma di regolamento.

 

 

Art. 119

 

Le persone che compiono operazioni di pegno e che danno commissioni in genere alle agenzie pubbliche o agli uffici pubblici di affari sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall’amministrazione dello Stato.

 

 

Art. 120

 

Gli esercenti le pubbliche agenzie indicate negli articoli precedenti sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari, nel modo che sarà determinato dal regolamento, ed a tenere permanentemente affissa nei locali dell’agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.

Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta, ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa né compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall’amministrazione dello Stato.

 

Regolamento

(Art. 218, Art. 219, Art. 220)

 

 

CAPO V

DEI MESTIERI GIROVAGHI E DI ALCUNE CLASSI DI RIVENDITORI

 

 

Art. 121

 

E’ vietato il mestiere di ciarlatano.

 

Regolamento

(Art. 224, Art. 225, Art. 226, Art. 227, Art. 228, Art. 229, Art. 230, Art. 231)

 

 

Art. 122

 

(Articolo abrogato dall’art. 6 del DPR 28 maggio 2001, n. 311)

 

Regolamento

(Art. 232, Art. 233)

 

 

Art. 123

 

(Articolo abrogato dall’art. 46 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)

 

Regolamento

(Art. 234, Art. 235, Art. 236, Art. 237, Art. 238, Art. 239, Art. 240, Art. 241)

 

 

Art. 124

 

(Articolo abrogato dall’art. 6 del DPR 28 maggio 2001, n. 311)

 

 

Art. 125

 

(Articolo abrogato dall’art. 6 del DPR 28 maggio 2001, n. 311)

 

 

Art. 126

 

Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all’autorità locale di Pubblica Sicurezza.

 

Regolamento

(Art. 242)

 

 

Art. 127

 

I fabbricanti, i commercianti, i mediatori di oggetti preziosi, hanno l’obbligo di munirsi di licenza del Questore.

Chi domanda la licenza deve provare d’essere iscritto, per l’industria o il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli della imposta di ricchezza mobile ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ovvero deve dimostrare il motivo della mancata iscrizione in tali ruoli.

La licenza dura fino al 31 dicembre dell’anno in cui è stata rilasciata.

Essa è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, anche se si trovino in località diverse.

L’obbligo della licenza spetta, oltrechè ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti.

Questi debbono provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall’autorità politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall’autorità consolare italiana.

 

Regolamento

(Art. 243, Art. 244, Art. 245, Art. 246)

 

 

Art. 128

 

I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta di identità di altro documento munito di fotografia, proveniente dall’amministrazione dello Stato.
Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.
Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.
Le persone che compiono operazioni di cui al primo comma con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi prescritti.
L’esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l’acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all’asta pubblica.

 

Regolamento

(Art. 247)

 

 

CAPO VI

DEGLI OPERAI E DOMESTICI E DEI DIRETTORI DI STABILIMENTI

 

 

Art. 129

 

(Articolo abrogato dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112)

 

 

Art. 130

 

(Articolo abrogato dall’art. 13, D.Lgs.. 13 luglio 1994, n. 480)

 

Regolamento

(Art. 248)

 

 

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI DEL TITOLO III

 

 

Art. 131

 

Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 123 e 124, non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi.

 

Art. 132

 

I provvedimenti del Prefetto nelle materie prevedute in questo titolo sono definitivi.

 

 

 

TITOLO IV

DELLE GUARDIE PARTICOLARI E DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA E DI INVESTIGAZIONE PRIVATA

 

 

Art. 133

 

Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.

Possono anche, con l’autorizzazione del Prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in Comune delle proprietà stesse.

 

Regolamento

(Art. 249, Art. 250, Art. 251, Art. 252, Art. 252-bis, Art. 253, Art. 254, Art. 255, Art. 256)

 

 

Art. 134 (*)

 

Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.
 

Salvo il disposto dell’art. 11, la licenza non può essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell’Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo.
 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.

La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale.
 

Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l’institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell’istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l’assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall’articolo 11 del presente testo unico, nonche’ dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575(1)

 

Regolamento

(Art. 256-bis, Art. 257, Art. 257-bis, Art. 257-ter, Art. 257-quinquies, Art. 257-sexies, Art. 258, Art. 259, Art. 260-bis, Art. 260-ter, Art. 260-quater,)

 

 

(1)“Ultimo comma aggiunto dall’art. 4 del Decreto-Legge 8 aprile 2008, n. 59 concernente “ disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita’ europee”, pubblicato sulla G.U. del 9 Aprile 2008, n. 84, successivamente convertito nella Legge 6 giugno 2008, n. 101 pubblicata sulla G.U. del 7 giugno 2008, n. 132“.

 

 

 

Art. 134 – bis(1)

(Disciplina delle attivita’ autorizzate in altro Stato dell’Unione europea)

 

  1. Le imprese di vigilanza privata stabilite in un altro Stato membro dell’Unione europea possono stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana in presenza dei requisiti, dei presupposti e delle altre condizioni richiesti dalla legge e dal regolamento per l’esecuzione del presente testo unico, tenuto conto degli adempimenti, degli obblighi e degli oneri gia’ assolti nello Stato di stabilimento, attestati dall’autorita’ del medesimo Stato o, in mancanza, verificati dal prefetto.

    2. I servizi transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza e custodia da parte di imprese stabilite in un altro Stato membro dell’Unione europea sono svolti alle condizioni e con le modalita’ indicate nel regolamento per l’esecuzione del presente testo unico.

    3. Il Ministro dell’interno e’ autorizzato a sottoscrivere, in materia di vigilanza privata, accordi di collaborazione con le competenti autorita’ degli Stati membri dell’Unione europea, per il reciproco riconoscimento dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni necessari per lo svolgimento dell’attivita’, nonche’ dei provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti.»;

 

(1)“Articolo aggiunto dall’art. 4 del Decreto-Legge 8 aprile 2008, n. 59 concernente “ disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita’ europee”, pubblicato sulla G.U. del 9 Aprile 2008, n. 84, successivamente convertito nella Legge 6 giugno 2008, n. 101 pubblicata sulla G.U. del 7 giugno 2008, n. 132“.

 

Art. 135 (1)

 

I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all’articolo precedente, sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.

Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall’amministrazione dello Stato.

I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.

Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite della carta di identità o di altro documento fornito di fotografia, proveniente dall’amministrazione dello Stato.

La tabella delle operazioni deve essere vidimata dal Prefetto.

 

(1)“Le parole barrate del quinto comma ed il sesto comma di questo articolo sono state soppresse dall’art. 4 del Decreto-Legge 8 aprile 2008, n. 59 concernente “ disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita’ europee”, pubblicato sulla G.U. del 9 Aprile 2008, n. 84, successivamente convertito nella Legge 6 giugno 2008, n. 101 pubblicata sulla G.U. del 7 giugno 2008, n. 132“.

 

Regolamento

(Art. 260)

 

 

Art. 136 (1)

 

La licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere la capacità tecnica ai servizi che intende esercitare.

Può, altresì, essere negata in considerazione del numero o della importanza degli istituti già esistenti.

La revoca della licenza importa l’immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall’ufficio.

L’autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.

 

Regolamento

(Art. 257, 4; 257-bis, 3; 257 – quater)

 

 

(1)“Le parole barrate del secondo comma di questo articolo sono state soppresse dall’art. 4 del Decreto-Legge 8 aprile 2008, n. 59 concernente “ disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita’ europee”, pubblicato sulla G.U. del 9 Aprile 2008, n. 84, successivamente convertito nella Legge 6 giugno 2008, n. 101 pubblicata sulla G.U. del 7 giugno 2008, n. 132“.

 

 

Art. 137

 

Il rilascio della licenza è subordinato al versamento nella cassa depositi e prestiti di una cauzione nella misura da stabilirsi dal Prefetto.

La cauzione sta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all’esercizio dell’ufficio e della osservanza delle condizioni imposte dalla licenza.

Il Prefetto, nel caso di inosservanza, dispone con decreto che la cauzione, in tutto o in parte, sia devoluta all’erario dello Stato.

Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere ordinati dal Prefetto, se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell’esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza del servizio al quale l’ufficio era autorizzato.

 

 

Art. 138

 

Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:

1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea;

2) avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;

3) sapere leggere e scrivere;

4) non avere riportato condanna per delitto;

5) essere persona di buona condotta morale;

6) essere munito della carta di identità;

7) essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

Il Ministro dell’interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalita’ individuate nel regolamento per l’esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all’individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate. (1)

Ai fini dell’approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d’origine per lo svolgimento della medesima attivita’. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 134-bis, comma 3.(2)

La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l’approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d’armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata. Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell’Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d’armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro dell’interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico.

Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell’esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualita’ di incaricati di un pubblico servizio.(3)

 

(1) (2) (3) ” Commi aggiunti dall’art. 4 del Decreto-Legge 8 aprile 2008, n. 59 concernente “ disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita’ europee”, pubblicato sulla G.U. del 9 Aprile 2008, n. 84, successivamente convertito nella Legge 6 giugno 2008, n. 101 pubblicata sulla G.U. del 7 giugno 2008, n. 132“.

 

Regolamento

(Art. 71, Art. 256)

 

 

Art. 139

 

Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell’autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.

 

 

Art. 140

 

I contravventori alle disposizioni di questo titolo sono puniti con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da € 206,00 ad € 619,00.

 

 

Art. 141

 

I provvedimenti del Prefetto nelle materie prevedute in questo titolo sono definitivi.

 

 

 

TITOLO V

DEGLI STRANIERI

 

 

CAPO I

DEL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI NELLO STATO

 

 

Art. 142

 

(Articolo abrogato dall’art. 13, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito. in Legge. 28 febbraio 1990, n. 39)

 

 

Art. 143

 

(Articolo abrogato dall’art. 13, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito. in Legge. 28 febbraio 1990, n. 39)

 

Regolamento

(Art. 261, Art. 262, Art. 263, Art. 264, Art. 265, Art. 266)

 

 

Art. 144

 

(Articolo abrogato dall’art. 47, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

 

 

Art. 145

 

(Articolo abrogato dall’art. 13, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in Legge 28 febbraio 1990, n. 39)

 

 

Art. 146

 

(Articolo abrogato dall’art. 13, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in Legge 28 febbraio 1990, n. 39)

 

 

Art. 147

 

(Articolo abrogato dall’art. 47, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

 

 

Art. 148

 

(Articolo abrogato dall’art. 47, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

 

 

Art. 149

 

(Articolo abrogato dall’art. 47, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

 

 

CAPO II

DEGLI STRANIERI DA ESPELLERE E DA RESPINGERE DAL TERRITORIO DELLO STATO

 

 

Art. 150

 

(Articolo abrogato dall’art. 13, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in Legge 28 febbraio 1990, n. 39)

 

Regolamento

(Art. 267, Art. 268, Art. 269, Art. 270)

 

 

Art. 151

 

(Articolo abrogato dall’art. 46, della Legge 6 marzo 1998, n. 40 e, dall’art. 47, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

 

 

Art. 152

 

(Articolo abrogato dall’art. 13, D.L.. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in Legge 28 febbraio 1990, n. 39)

 

 

Regolamento

(Art. 271)

 

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PERSONE PERICOLOSE PER LA SOCIETA’

 

 

CAPO I

DEI MALATI DI MENTE, DEGLI INTOSSICATI E DEI MENDICANTI

 

 

Art. 153

 

(Ora, art. 11 della Legge 13 maggio 1978, n. 180)

 

Regolamento

(Art. 272, Art. 273, Art. 274, Art. 275, Art. 276)

 

 

Art. 154

 

E’ vietato mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Le persone riconosciute dall’autorità locale di pubblica sicurezza inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che non abbiano mezzi di sussistenza né parenti tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare sono proposte dal Prefetto, quando non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza, al Ministro dell’Interno per il ricovero in un istituto di assistenza o beneficenza del luogo o di altro Comune.

Il Ministro può autorizzare il Prefetto a disporre il ricovero dell’inabile in un istituto di assistenza o beneficenza.

Per il rimborso delle spese di ricovero si applicano le norme stabilite per il domicilio di soccorso.

Quando il Comune e le istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza del domicilio di soccorso non sono in condizione di provvedere in tutto o in parte, le spese sono in tutto o in parte a carico dello Stato.

 

Regolamento

(Art. 277, Art. 278, Art. 279, Art. 280, Art. 281, Art. 282, Art. 283, Art. 284)

 

 

Art. 155

 

I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza, tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare, sono diffidati dall’autorità locale di pubblica sicurezza ad adempiere al loro obbligo.

Decorso il termine all’uopo stabilito nella diffida, l’inabile al lavoro è ammesso di diritto al beneficio del gratuito patrocinio per promuovere il giudizio per gli alimenti.

 

 

Art. 156

 

(Articolo abrogato dall’art. 3, della Legge 18 novembre 1981, n. 659)

 

 

Regolamento

(Art. 285, Art. 286)

 

 

CAPO II

DELLE PERSONE SOSPETTE, DEI LIBERATI DAL CARCERE O DAGLI STABILIMENTI PER MISURE DI SICUREZZA, DEL RIMPATRIO E DEGLI ESPATRI ABUSIVI

 

 

Art. 157

 

[Chi, fuori del proprio Comune, desta sospetti con la sua condotta e, alla richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, non può o non vuol dare contezza di sé mediante l’esibizione della carta d’identità o con altro mezzo degno di fede, è condotto dinanzi l’autorità locale di pubblica sicurezza. Questa, qualora trovi fondati i sospetti, può farlo rimpatriare con foglio di via obbligatorio o anche, secondo le circostanze, per traduzione.

Questa disposizione si applica anche alle persone pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità]. (1).

L’autorità di pubblica sicurezza può vietare a chi è rimpatriato con foglio di via obbligatorio o per traduzione di ritornare nel Comune dal quale è allontanato, senza preventiva autorizzazione dell’autorità stessa.

I contravventori sono puniti con l’arresto da uno a sei mesi scontata la pena, sono tradotti al luogo di rimpatrio

(1) – (Commi dichiarati incostituzionali dalla Corte costituzionale, con sentenza 23 giugno 1956, n. 2)

Regolamento

(Art. 287, Art. 295, Art. 296, Art. 297)

 

 

Art. 158

 

[Chiunque, senza essere munito di passaporto o di altro documento equipollente a termini di accordi internazionali, espatrii o tenti di espatriare, quando il fatto sia stato determinato, in tutto o in parte, da motivi politici, è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa non inferiore a € 10,00] (1).

In ogni altro caso, chiunque espatrii o tenti di espatriare senza essere munito di passaporto è punito con l’arresto da tre

mesi a un anno e con l’ammenda da € 206,00 ad € 619,00.

E’ autorizzato l’uso delle armi, quando sia necessario, per impedire i passaggi abusivi attraverso i valichi di frontiera non autorizzati.

 

(1) – (Comma dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale, con sentenza 5 marzo 1959, n. 19)

 

 

Art. 159

 

Il Ministro dell’Interno, o, per sua delegazione, le autorità di pubblica sicurezza, possono, per motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali di pubbliche o private sventure, fornire i mezzi di viaggio gratuito agli indigenti a fine di rimpatrio.

 

Regolamento

(Art. 298)

 

 

Art. 160

 

I cancellieri delle Preture, dei Tribunali e delle Corti di Appello hanno l’obbligo di trasmettere ogni quindici giorni il dispositivo delle sentenze di condanne irrevocabili a pene detentive, al Questore della provincia in cui il condannato ha la residenza o l’ultima dimora.

 

Regolamento

(Art. 301, Art. 302, Art. 303, Art. 304)

 

 

Art. 161

 

I direttori degli stabilimenti carcerari o degli stabilimenti per misure di sicurezza detentiva hanno l’obbligo di segnalare per iscritto, quindici giorni prima, la liberazione di ogni condannato al Questore, che ne informa, nei tre giorni successivi, quello della provincia alla quale il liberato è diretto.

 

 

Regolamento

(Art. 299, Art. 300)

 

 

Art. 162

 

I condannati per delitto a pena detentiva o per contravvenzione all’ammonizione o che debbono essere sottoposti alla libertà vigilata hanno l’obbligo, appena dimessi dal carcere o dagli stabilimenti indicati nell’articolo precedente, di presentarsi all’autorità di pubblica sicurezza locale, [che li provvede del foglio di via obbligatorio, se necessario.

I pregiudicati pericolosi possono essere tradotti in istato di arresto davanti all’autorità predetta ].(1)

 

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 24 maggio 1963, n. 72, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale del presente articolo).

 

 

Art. 163

 

Le persone rimpatriate con foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall’itinerario ad esse tracciato.

Nel caso di trasgressione esse sono punite con l’arresto da uno a sei mesi.

Scontata la pena, sono fatte proseguire per traduzione.

La stessa pena si applica alle persone che non si presentano, nel termine prescritto, all’autorità di pubblica sicurezza indicata nel foglio di via.

 

 

CAPO III

DELL’AMMONIZIONE

 

 

Art. 164

 

(Articolo dichiarato incostituzionale della Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno 1956, n. 11.  Si veda ora la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)

 

 

Art. 165

 

(Articolo dichiarato incostituzionale della Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno 1956, n. 11. Si veda ora la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)

 

 

Art. 166

 

(Articolo dichiarato incostituzionale della Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno 1956, n. 11. Si veda ora la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)

 

 

Art. 167

 

(Articolo dichiarato incostituzionale della Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno 1956, n. 11. Si veda ora la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)

 

 

Art. 168

 

(Articolo dichiarato incostituzionale della Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno 1956, n. 11. Si veda ora la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)

 

 

Art. 169

 

(Articolo dichiarato incostituzionale della Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno 1956, n. 11. Si veda ora la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)

 

 

Art. 170

 

(Articolo dichiarato incostituzionale della Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno 1956, n. 11. Si veda ora la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)

 

 

Art. 171

 

(Articolo dichiarato incostituzionale della Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno 1956, n. 11. Si veda ora la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)

 

 

Art. 172

 

(Articolo dichiarato incostituzionale della Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno 1956, n. 11. Si veda ora la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)

 

 

Art. 173

 

(Articolo dichiarato incostituzionale della Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno 1956, n. 11. Si veda ora la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)

 

 

Art. 174

 

(Articolo dichiarato incostituzionale della Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno 1956, n. 11. Si veda ora la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)

 

 

Art. 175

 

(Articolo dichiarato incostituzionale della Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno 1956, n. 11. Si veda ora la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)

 

 

Art.176

 

(Articolo dichiarato incostituzionale della Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno 1956, n. 11. Si veda ora la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)

 

 

 

CAPO IV

DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI AI MINORI DEGLI ANNI DICIOTTO

 

 

Art. 177

 

(Articoli non più in vigore. Si vedano ora le norme sul processo minorile dettate dal D.P.R. 22 Settembre 1988, nr. 448)

 

 

Art. 178

 

(Articoli non più in vigore. Si vedano ora le norme sul processo minorile dettate dal D.P.R. 22 Settembre 1988, nr. 448)

 

 

Art. 179

 

(Articoli non più in vigore. Si vedano ora le norme sul processo minorile dettate dal D.P.R. 22 Settembre 1988, nr. 448)

 

Regolamento

(Art. 312, Art. 313, Art. 314)

 

 

CAPO V

DEL CONFINO DI POLIZIA

 

 

Art. 180

 

(Si veda ora, la legge. 27 dicembre 1956, n. 1423)

 

 

Art. 181

 

(Si veda ora, la legge. 27 dicembre 1956, n. 1423)

 

 

Art. 182

 

(Si veda ora, la legge. 27 dicembre 1956, n. 1423)

 

 

Art. 183

 

(Si veda ora, la legge. 27 dicembre 1956, n. 1423)

 

 

Art. 184

 

(Si veda ora, la legge. 27 dicembre 1956, n. 1423)

 

 

Art. 185

 

(Si veda ora, la legge. 27 dicembre 1956, n. 1423)

 

 

Art. 186

 

(Si veda ora, la legge. 27 dicembre 1956, n. 1423)

 

 

Art. 187

 

(Si veda ora, la legge. 27 dicembre 1956, n. 1423)

 

 

Art. 188

 

(Si veda ora, la legge. 27 dicembre 1956, n. 1423)

 

 

Art. 189

 

(Si veda ora, la legge. 27 dicembre 1956, n. 1423)

 

Regolamento

(Art. 305, Art. 306, Art. 307, Art. 308, Art. 309, Art. 310, Art. 311, Art. 315, Art. 316, Art. 317, Art. 318, Art. 319, Art. 320, Art. 321, Art. 322, Art. 323, Art. 324, Art. 325, Art. 326, Art. 327, Art. 328, Art. 329, Art. 330, Art. 331, Art. 332, Art. 333, Art. 334, Art. 335, Art. 336, Art. 337, Art. 338, Art. 339, Art. 340)

 

 

TITOLO VII

DEL MERETRICIO

 

 

Art. 190

 

(Ora provvede la Legge 20 febbraio 1958, n. 75)

 

 

Art. 191

 

(Ora provvede la Legge 20 febbraio 1958, n. 75)

 

 

Art. 192

 

(Ora provvede la Legge 20 febbraio 1958, n. 75)

 

 

Art. 193

 

(Ora provvede la Legge 20 febbraio 1958, n. 75)

 

 

Art. 194

 

(Ora provvede la Legge 20 febbraio 1958, n. 75)

 

 

Art. 195

 

(Ora provvede la Legge 20 febbraio 1958, n. 75)

 

 

Art. 196

 

(Ora provvede la Legge 20 febbraio 1958, n. 75)

 

 

Art. 197

 

(Ora provvede la Legge 20 febbraio 1958, n. 75)

 

 

Art. 198

 

(Ora provvede la Legge 20 febbraio 1958, n. 75)

 

 

Art. 199

 

(Ora provvede la Legge 20 febbraio 1958, n. 75)

 

 

Art. 200

 

(Ora provvede la Legge 20 febbraio 1958, n. 75)

 

 

Art. 201

 

(Ora provvede la Legge 20 febbraio 1958, n. 75)

 

 

Art. 202

 

(Ora provvede la Legge 20 febbraio 1958, n. 75)

 

 

Art. 203

 

(Ora provvede la Legge 20 febbraio 1958, n. 75)

 

 

Art. 204

 

(Ora provvede la Legge 20 febbraio 1958, n. 75)

 

 

Art. 205

 

(Ora provvede la Legge 20 febbraio 1958, n. 75)

 

 

Art. 206

 

(Ora provvede la Legge 20 febbraio 1958, n. 75)

 

 

Art. 207

 

(Ora provvede la Legge 20 febbraio 1958, n. 75)

 

 

Art. 208

 

(Ora provvede la Legge 20 febbraio 1958, n. 75)

 

Regolamento

(Art. 341, Art. 342, Art. 343, Art. 344, Art. 345, Art. 346, Art. 347, Art. 348, Art. 349, Art. 350, Art. 351, Art. 352, Art. 353, Art. 354, Art. 355, Art. 356, Art. 357, Art. 358, Art. 359, Art. 360, Art. 361)

 

 

 

TITOLO VIII

DELLE ASSOCIAZIONI, ENTI ED ISTITUTI

 

 

Art. 209

 

(Articolo abrogato dall’art. 6, l. 25 gennaio 1982, n. 17)

 

 

Art. 210

 

[Salvo quanto è disposto nell’articolo precedente, il Prefetto può disporre, con decreto, lo scioglimento delle associazioni, enti o istituti costituiti od operanti nel regno che svolgono una attività contraria agli ordinamenti politici costituiti nello Stato.

Nel decreto può essere ordinata la confisca dei beni sociali.

Contro il provvedimento del Prefetto si può ricorrere al Ministro dell’Interno.

Contro il provvedimento del Ministro non è ammesso ricorso nemmeno per motivi di illegittimità]. (1)

 

(1) (Questa norma, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza nr. 114 del 26 giugno 1967 dalla Corte costituzionale)

 

Regolamento

(Art. 362, Art. 363, Art. 364)

 

 

Art. 211

 

[E’ vietato promuovere, costituire, organizzare o dirigere nel territorio dello Stato, Associazioni, Enti o Istituti di carattere internazionale senza l’autorizzazione del Ministro dell’Interno.

E’ altresì vietato al cittadino, residente nel territorio dello Stato partecipare ad associazioni, Enti o Istituti  di carattere internazionale senza l’autorizzazione del Ministro dell’Interno ]. (1)

 

(1) Questa norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima (insieme agli artt. 273 e 274 del C.P.) dalla Corte costituzionale con sentenza nr. 193, del 3 Luglio 1985)

 

 

Art. 212

 

[Senza pregiudizio delle sanzioni di cui all’art. 209, i funzionari, impiegati ed agenti civili e militari di ogni ordine e grado dello Stato, ed i funzionari, impiegati ed agenti delle province e dei comuni o di istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle province e dei comuni, che appartengano anche in qualità di semplice socio ad associazioni, enti od istituti costituiti nel regno o fuori, ed operanti, anche solo in parte, in modo clandestino od occulto, o i cui soci sono comunque vincolati dal segreto, sono destituiti o rimossi dal grado e dall’impiego o comunque licenziati.

I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti, sono tenuti a dichiarare se appartengono anche in qualità di semplici soci ad associazioni, enti ed istituti di qualunque specie costituiti od operanti nel regno o fuori, al Ministro nel caso di dipendenti dello Stato ed al Prefetto della provincia in tutti gli altri casi, qualora ne siano specificatamente richiesti.

I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti, che non ottemperino a tale richiesta entro due giorni dalla notificazione, incorrono nella sospensione dallo stipendio per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi. Quando siano date scientemente notizie false od incomplete, la sospensione dallo stipendio è non inferiore a sei mesi.

Per l’applicazione delle sanzioni previste in questo articolo si osservano le leggi sullo stato giuridico dei funzionari, degli impiegati e degli agenti].(1)

 

(1) (Articolo abrogato dall’art. 6, l. 25 gennaio 1982, n. 17; . Tuttavia le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi nei confronti di coloro che risultano aderenti all’associazione di cui all’art. 5 della citata l. 17/1982, e comunque ai fatti compiuti prima dell’entrata in vigore della medesima Legge).

 

 

Art. 213

 

(Articolo abrogato dall’art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480)

 

 

 

TITOLO IX

DELLO STATO DI PERICOLO PUBBLICO E DELLO STATO DI GUERRA

 

 

Art. 214

 

Nel caso di pericolo di disordini il Ministro dell’Interno con l’assenso del Presidente del Consiglio dei Ministri, o i Prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato di pericolo pubblico.

 

 

Art. 215

 

Durante lo stato di pericolo pubblico il Prefetto può ordinare l’arresto o la detenzione di qualsiasi persona, qualora ciò ritenga necessario per ristabilire o per conservare l’ordine pubblico.

 

 

Art. 216

 

Oltre quanto è disposto dall’art. 2, qualora la dichiarazione di pericolo pubblico si estenda all’intero territorio del regno, il Ministro dell’Interno può emanare ordinanze, anche in deroga alle leggi vigenti, sulle materie che abbiano comunque attinenza all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica.

I contravventori alle ordinanze predette sono puniti con l’arresto non inferiore a un anno, salvo le maggiori pene stabilite dalle leggi.

La disposizione precedente si applica anche a coloro che contravvengono alle ordinanze del Prefetto emesse durante lo stato di dichiarato pericolo pubblico, in forza dei poteri che gli sono conferiti dall’art. 2.

 

 

Art. 217

 

Qualora sia necessario affidare all’autorità militare la tutela dell’ordine pubblico, il Ministro dell’Interno, con l’assenso del Presidente del Consiglio dei Ministri, o i Prefetti, per delegazione, possono dichiarare, con decreto, lo stato di guerra.

Sono applicabili, in tal caso, le disposizioni degli articoli precedenti. La facoltà di emanare ordinanze spetta all’autorità che ha il comando delle forze militari.

I contravventori sono puniti a termini del primo capoverso dell’articolo precedente.

 

 

Art. 218

 

Durante il dichiarato stato di guerra le autorità civili continuano a funzionare per tutto quanto non si riferisce all’ordine pubblico.

Per ciò che riguarda l’ordine pubblico le autorità civili esercitano quei poteri che l’autorità militare ritiene di delegare ad esse.

 

 

Art. 219

 

Durante il dichiarato stato di guerra sono giudicate dai Tribunali militari le persone imputate di delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo primo del libro secondo del codice penale.

Gli imputati di delitti contro l’ordine pubblico, la pubblica amministrazione, le persone e il patrimonio sono giudicati dall’Autorità giudiziaria ordinaria.

 

 

 

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

 

Art. 220

 

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chi è colto in flagranza dei reati preveduti dagli artt. 19, 24, 85, 113, 157, 158, 163, 216 e 217 di questo Testo Unico.(1)

 

(1) (La Corte costituzionale, con sentenza 20 marzo 1970, n. 39, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui impone l’arresto in fragranza per la fattispecie prevista dal precedente art. 85; In seguito all’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, negli altri casi previsti dal presente articolo l’arresto in flagranza non è più consentito: vedasi artt. 280 e 381 del C.P.P.)

 

 

Art. 221

 

Con decreto [reale], su proposta del Ministro dell’Interno, saranno pubblicati il regolamento generale per l’esecuzione di questo testo unico e i regolamenti speciali necessari per determinare materie da esso regolate.

Salvo quanto previsto dall’art. 221-bis, le contravvenzioni alle disposizioni di tali regolamenti sono punite con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a € 103,00.

Fino a quando non saranno emanati i regolamenti suindicati, rimangono in vigore le disposizioni attualmente esistenti sulle materie regolate in questo testo unico, in quanto non siano incompatibili con le norme in esso contenute.

 

 

Art. 221-bis

 

  1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 156, 187 e 225 del regolamento di esecuzione del presente testo unico, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 ad € 3098,00.
  2. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 121, 131, 146, 149, 180, 181, 185, 186, 192, 196, 199, 211, 219, 220, 221, 222, 229, 230, commi da 1 a 3, 240, 241, 242, limitatamente alle attività previste dall’art. 126 del presente testo unico, e 260 del regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 154,00 ad € 1032,00.

 

 

Art. 222

 

Entro un quinquennio dall’entrata in vigore di questo testo unico, le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali, già date o declamate in pubblico nel regno, potranno essere ulteriormente rappresentate, senza ottemperare al disposto dell’art. 73.

Esse saranno comunicate al Prefetto della provincia – dove per la prima volta verranno rappresentate o declamate, dopo l’entrata in vigore di questo testo unico – il quale ha facoltà di vietarle per ragioni di morale o di ordine pubblico.

Quando il Prefetto ne autorizzi la rappresentazione, l’autorizzazione è valida per tutto il regno.

Contro il divieto del Prefetto è ammesso ricorso al Ministro dell’Interno, che decide, sentita la commissione di cui all’art. 73.

Il Ministro dell’Interno può, in qualunque momento, procedere a nuovo esame delle produzioni teatrali di cui nella prima parte di questo articolo.

Anche per queste produzioni si applica il disposto dell’art. 74.

 

 

Art. 223

 

Le assegnazioni al domicilio coatto, pronunciate ai termini del capo V, titolo III del testo unico della legge di pubblica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6144, s’intendono commutate in assegnazioni al confino di polizia, ai termini di questo testo unico.

 

 

Art. 224

 

L’art. 2 del testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058, è abrogato.

I ricorsi, che all’atto di pubblicazione del testo unico approvato col regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848, fossero stati già presentati alla Giunta provinciale amministrativa e non fossero ancora decisi, sono considerati come ricorsi gerarchici e sottoposti alle decisioni del Prefetto.

 

 

Regolamento

(Art. 365, Art. 366)

 

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