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Comune di Rocca di Papa

Esposti, querele e denunce

Premessa:

I reati perseguibili d’ufficio sono quelli che, per la loro particolare gravità (ad esempio omicidio, violenze in famiglia), non richiedono la volontà del soggetto danneggiato per essere perseguiti dalla legge e dei quali, pertanto, è sufficiente che l’autorità giudiziaria venga a conoscenza (tramite una denuncia) per poter procedere.

reati perseguibili a querela di parte, sono, invece, reati per i quali la legge attribuisce al soggetto danneggiato la libertà di decidere se chiedere (attraverso una querela) all’autorità giudiziaria di perseguirne o meno l’autore. Si tratta, di solito, di reati di minor gravità (ad esempio l’ingiuria o la minaccia).

  • La denuncia rappresenta l’atto con cui un privato rende noto all’autorità (per esempio un ufficiale di polizia giudiziaria o un pubblico ministero) che è stato compiuto un reato perseguibile d’ufficio del quale ha notizia [Art. 331 cod. proc. pen.]. Il procedimento si avvia d’ufficio anche in assenza della persona offesa.

    Essa può consistere anche in una semplice esposizione del fatto, poiché la legge non prevede una forma particolare. Non deve contenere una precisa manifestazione di volontà che venga perseguito il reo.
    Il più delle volte si tratta di un atto facoltativo e può essere presentato in qualsiasi momento.

    Vi sono, però, dei casi in cuiessa è obbligatoria come quando:

    – si viene a conoscenza di atti di terrorismo o attentati;

    – ci si accorga di maneggiare denaro falso o di origine sospetta;

    – si rinvenga del materiale esplosivo;

    – si subisca il furto di un’arma o la si smarrisca.

    Essa può essere presentata sia per iscritto che oralmente. Se sia presentata in forma scritta, l’ufficiale di polizia giudiziaria – o il pubblico ministero – dovrà redigere un verbale, mentre, qualora sia presentata in forma orale, chi fa la denuncia dovrà anche sottoscriverla di persona o farla sottoscrivere dal proprio legale.

  • La querela è la dichiarazione con la quale chi ha subito un reato (non perseguibile d’ufficio) –  di persona o tramite un legale – chiede al contempo in modo espresso:

    – che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato;

    – che si punisca il colpevole.

    Essa deve contenere:

    – la descrizione del fatto-reato;

    – tutte le possibili informazioni in merito al suo autore;

    – le eventuali prove che si intende produrre;

    – la dichiarazione di volontà che si proceda contro l’autore del crimine.

    In altri termini essa rappresenta una condizione per procedere nei confronti di chi abbia commesso il reato, ma al contempo contiene l’informazione sul fatto-reato.
    Se non è fatta di persona, ma a mezzo di procuratore deve essere in ogni caso sottoscritta e autenticata: può essere anche spedita per posta tramite raccomandata.

    Se fatta all’estero, essa va presentata a un agente consolare.

    L’autorità che riceve la querela deve provvedere: 

    – ad attestare il luogo e la data della presentazione,

    – a identificare il soggetto che la propone,

    – a trasmetterla, insieme a tutta la documentazione, all’ufficio del pubblico ministero [Art. 347 cod. proc. pen.].

    La querela va presentata, a pena di decadenza, entro tre mesi dal giorno in cui si ha notizia del fatto che costituisce reato; tale termine è di sei mesi se il fatto riguardi delitti contro la libertà sessuale (violenza sessuale non di gruppo) poiché, per questa, si procede d’ufficio – o atti sessuali con minorenne [Art. 609 bis,ter e quater cod. pen e 609 septies co.2 cod. pen.].

    Se non sia stata ancora presentata, si può rinunciare al diritto di proporre querela, in modo tacito (cioè compiendo degli atti incompatibili con la volontà di querelare) [Un caso di remissione tacita di querela è prevista dall’art. 597 cod.pen. per i reati di ingiuria e diffamazione. In tali ipotesi, se le parti in contrasto, dopo aver presentato la querela,  deferiscono la decisione sulla lite  ad un Giurì d’onore, la querela si intende rimessa in modo tacito.] o espresso (mediante un atto di rinuncia redatto in forma scritta) e implica la perdita del diritto di proporre querela [Art 339 cod. pen.].

    Se, invece, essa sia già stata presentata, sarà possibile revocarla con la cosiddetta remissione.

    In ogni caso, per fare estinguere il reato [Art. 152 e 156 cod. pen.], la remissione deve però essere accettata [Art. 155 cod. pen.].

    La ragione sta nel fatto che il soggetto querelato potrebbe avere interesse  a veder dimostrata in giudizio la propria innocenza.

    Sia la denuncia che la querela si possono presentare sia in forma orale che scritta;inoltre, chi le presenta avrà diritto di ottenere una attestazione della ricezione.

    In conclusione può dirsi che la querela costituisce al contempo una denuncia (per questo di parla anche di denuncia-querela), ma non viceversa.

  • L’esposto consiste in un atto col quale si richiede all’Autorità di Pubblica Sicurezza di intervenire allo scopo di dirimere una lite intervenuta tra privati onde evitare che degeneri in un reato.

    In tal caso,  l’Autorità di P.S. interviene per il tramite degli Ufficiali di P.S. , i quali redigono relativo verbale.
    Qualora dai fatti emerga la commissione di un reato, l’Ufficiale di P.S. – se il fatto è perseguibile d’ufficio – deve informare l’Autorità giudiziaria, mentre se trattasi di delitti perseguibili a querela può, a richiesta, tentare di comporre la lite in modo bonario, senza che sia pregiudicato il diritto delle parti di sporgere successiva querela.

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