Rilevata la necessità di provvedere, con uniformi criteri, alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi, in particolare nel corso dell’estate quando il rischio è massimo, provocando gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all’assetto idrogeologico del territorio comunale, rappresentando un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità, in data 09/06/2025 è stata emessa Ordinanza Sindacale N 38_2025 che ordina con decorrenza immediata a tutti gli enti ed ai privati possessori, a qualsiasi titolo di boschi, terreni agricoli, prati, pascoli ed incolti di adoperarsi al fine di evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi.
In tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, È TASSATIVAMENTE VIETATO:
– accendere fuochi di ogni genere;
– far brillare mine o usare esplosivi;
– usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
– usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
– fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
– esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
– transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro- silvo -pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
La mancata osservanza dei divieti e prescrizioni sopraindicati, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente legislazione, in particolare quelle di cui all’art.10 comma 6 della legge n° 353/2000.
E’ FATTO OBBLIGO A TUTTI I PROPRIETARI E/O POSSESSORI A QUALSIASI TITOLO di aree e terreni confinanti con le infrastrutture stradali di mantenere le siepi, gli impianti arborei e tutta la vegetazione presente lungo la recinzione in modo da non restringere o danneggiare la strada e le sue pertinenze e di tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica verticale o che ne compromettono la leggibilità dalla distanza ed angolazione necessarie e che possono creare problemi alla circolazione pedonale e veicolare.
I medesimi soggetti hanno altresì l’obbligo di tagliare i rami degli impianti arborei che limitino od impediscano l’irradiazione della luce dagli impianti di illuminazione pubblica.
L’inosservanza del presente obbligo comporterà l’applicazione delle sanzioni di cui all’art 29 del vigente d. Lgs. N° 285/1992 (nuovo codice della strada) oltreché delle sanzioni previste dall’art. 50 comma 4. D.g.c. Nr. 98 del 13/08/2013 e s.m.i. Per violazione ai vigenti regolamenti comunali: Regolamento di Igiene Urbana” e Regolamento per l’accesso e utilizzo dei boschi di proprietà comunale.
Chiunque avvisti un incendio nelle aree sopra descritte, è tenuto a comunicarlo al Comando Carabinieri Forestale, oppure ai Vigili del Fuoco telefonando al numero unico dell’emergenza 112, alla sala operativa regionale al numero 803555, alla polizia locale al numero 06 94286133/34.