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Comune di Rocca di Papa

CILA Superbonus: il nuovo modello unico in PDF

Il Modello CILA Superbonus

Come già anticipato, all’indomani dell’entrata in vigore del decreto n. 77/2021, ANCI, UPI, Conferenza delle Regioni e Dipartimento della Funzione Pubblica hanno lavorato ad un modello CILA valevole solo per gli interventi oggetto di richiesta del Superbonus.

La scelta è stata dettata dalla “specialità” della disciplina che consente ai tecnici di asseverare tutti gli interventi con una CILA (e non più, ove previsto, con una SCIA).

Si è deciso, dunque, per evitare ai tecnici comunali di non confondere le due procedure, di procedere alla elaborazione di un modulo ad hoc.

Di seguito i contenuti più importanti del nuovo modello.

 CILA e stato legittimo degli immobili

Attraverso la CILA “Superbonus” dovranno essere attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile, ovvero che la costruzione dell’immobile è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967 o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, non rendendo più obbligatoria, come più volte ricordato, la verifica dello stato legittimo.

Si ricorda che rimane impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

Ambito di applicazione della CILA del Superbonus

Tutti gli interventi previsti dell’articolo 119, comma 13-ter, del DL n. 34 del 2020, come modificato dall’articolo 33 del DL n. 77 del 2021, costituendo interventi per l’efficientamento energetico e/o interventi strutturali, ad eccezione di quelli che prevedono la demolizione e ricostruzione, sono classificati come manutenzione straordinaria.

Per gli interventi finalizzati agli incentivi Superbonus 110% già classificati quali edilizia libera ex art. 6 DPR 380/2001 s.m.i. di cui al DM 2 marzo 2018, il modello predisposto non obbliga alla presentazione di alcuno elaborato progettuale. Si precisa che in caso di interventi strutturali, ai fini degli interventi previsti dell’articolo 119, comma 13-ter, del DL n. 34 del 2020, come modificato dall’articolo 33 del DL n. 77 del 2021, la denuncia dei lavori presentata o l’autorizzazione sismica di cui al DPR 380/01 è un presupposto indispensabile di cui alla CILA “Superbonus”.

Interventi di Superbonus già in corso di esecuzione

Per gli interventi già in itinere finalizzati al c.d. Superbonus già eseguiti in forza di altri procedimenti edilizi in data antecedente all’entrata in vigore del DL n. 77 del 2021, viene prevista comunque presentazione della CILA “Superbonus” in quanto la difformità a detta CILA è una delle condizioni per la decadenza del contributo.

Ai sensi della vigente normativa sui documenti amministrativi (articolo 18 della Legge 241/90), il richiedente può richiedere all’amministrazione comunale di tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti quali allegati alla CILA “Superbonus”.

Interventi di Superbonus connessi ad altre opere

Per gli interventi che prevedono contemporaneamente opere soggette a benefici fiscali di cui al Superbonus e altre opere non rientranti in tali benefici, occorre comunque presentare sia la CILA “Superbonus”, sia attivare il procedimento edilizio relativo per le opere non comprese, anche contemporaneamente.

Tale precisazione è condizionata dalla norma che esplicita la decadenza dello sgravio fiscale nel caso in cui l’intervento non sia conforme alla CILA “Superbonus”.

Qualora l’intervento proposto contempli lavori diversi rispetto a quelli di cui all’art. 119 del Decreto 34/2020, come modificato dall’articolo 33 del DL 77/2021, per l’intero intervento occorrerà fare riferimento al regime amministrativo ordinario per cui, secondo i casi, occorrerà una SCIA o un Permesso di Costruire.

Interventi di Superbonus e autorizzazioni di altri enti

Qualora la realizzazione degli interventi del c.d. Superbonus 110% preveda la richiesta di atti od autorizzazioni di enti sovraordinati rispetto alle Amministrazioni Comunali la “CILA Superbonus” non supera ovviamente la vigente normativa in materia.

A titolo di esempio, in caso di immobili assoggettati a vincolo ai sensi del D. Lgs 42/04 resta ferma la necessità di acquisire preventivamente l’autorizzazione dell’Ente competente qualora necessaria rispetto agli interventi in progetto.

Allo stesso modo, se le opere oggetto di Superbonus 110% siano soggette alla disciplina in materia di Prevenzione Incendi.

Elaborati progettuali

Nella modulistica della CILA “Superbonus” è stato ulteriormente chiarito – nel “Quadro riepilogativo della documentazione” – che, al fine della semplificazione degli interventi finalizzati all’ottenimento degli incentivi fiscali, l’elaborato progettuale consiste nella mera descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare.

Solo se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi. Resta fermo, così come precedentemente indicato, che per gli interventi di edilizia libera di cui all’art. 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, e correlate norme statali e regionali, può essere sufficiente una sintetica descrizione dell’intervento inserita direttamente nella modulistica.

Interventi di Superbonus in deroga alle distanze minime

Le modifiche introdotte con il DL Semplificazioni e Governance, consentono di realizzare il cappotto termico o il cordolo sismico in deroga alla normativa sulle distanze minime con gli edifici vicini o sulla crescita in altezza che l’intervento potrebbe comportare.

Varianti in corso d’opera agli interventi Superbonus

In caso di varianti in corso d’opera ad interventi di cui alla CILA “Superbonus”, le stesse varianti possono essere comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata.

Agibilità interventi Superbonus

Per gli interventi di cui alla CILA “Superbonus” non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di agibilità di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

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