Città metropolitana di Roma Capitale
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Comune di Rocca di Papa

Bonus ristrutturazioni

 

Fonti normative

Art. 16-bis del DPR 917/1986.

Comma 1, art 16 del DL 63/2013.

Periodo di applicazione

Spese sostenute fino al 31/12/2021 (termine così prorogato dal comma 58, art. 1 della L 178/2020).

Per i casi in cui determinate tipologie di interventi rientranti nel Bonus ristrutturazioni possono essere “trainati” nel Superbonus 110%, il termine finale di scadenza della misura è da intendersi ulteriormente prorogato in base alle scadenze previste per il suddetto Superbonus 110%.

Massimale di spesa € 96.000 per unità immobiliare.
Percentuale di detrazione 50% delle spese sostenute.
Periodo di detrazione 10 quote annuali di pari importo.

 

Rientrano nel Bonus ristrutturazioni i seguenti interventi:

  • interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (come definiti dall’art. 3 del DPR 380/2001), effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali (come definite dall’art. 11178 del CC);
  • interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (come definiti dall’art. 3 del DPR 380/2001), effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
  • interventi per la ricostruzione o il ripristino di immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi (anche diversi da quelli di cui ai precedenti punti), sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
  • interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (tali interventi possono anche essere “trainati” nel regime del Superbonus 110%);
  • adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  • opere finalizzate alla cabinatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico;
  • opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, anche in assenza di opere edilizie propriamente dette (con riguardo alla fonte fotovoltaica, tali interventi possono anche essere “trainati” nel regime del Superbonus 110%);
  • adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica sulle parti strutturali di edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente (cd “Sismabonus”, che a determinate condizioni può usufruire di agevolazioni maggiori oppure rientrare nel regime del Superbonus 110%);
  • bonifica dell’amianto ed esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici;
  • interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione (fattispecie introdotta dal comma 60, art. 1 della L 178/2020).

Il bonus spetta anche agli acquirenti di immobili oggetto di interventi di demolizione e ricostruzioni effettuati da imprese di costruzione e ristrutturazione, avvenuti entro 18 mesi dalla fine lavori e comunque entro il termine di applicazione dell’agevolazione (cd “Bonus acquisti”).

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